sabato 14 marzo 2026

Vota No 6310

 

Assunta Rullino Il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006) disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione (noto anche come "codice disciplinare dei magistrati").


Orbene, la clausola di salvaguardia, art. 2, comma 2 del decreto legislativo:

«Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare


In sintesi, questa disposizione stabilisce che — salvo le gravi eccezioni espressamente elencate (come la grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile, il travisamento dei fatti per negligenza inescusabile, provvedimenti abnormi, privi di motivazione, ecc.) — l’attività tipicamente giurisdizionale del magistrato (interpretare le norme e valutare fatti/prove) NON PUÓ generare responsabilità disciplinare, evitando che il magistrato venga sanzionato disciplinarmente per scelte interpretative o valutative, ANCHE SE POI RITENUTE ERRATE in sede di impugnazione.


La norma è stata spesso applicata nelle massime di archiviazione della Procura Generale presso la Cassazione e nelle decisioni del CSM.


Adesso capite, tecnicamente, perché non ci si possa permettere un CSM ideologizzato.


VOTARE SI, per cambiare l'Italia.

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