Assunta Rullino Il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006) disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione (noto anche come "codice disciplinare dei magistrati").
Orbene, la clausola di salvaguardia, art. 2, comma 2 del decreto legislativo:
«Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.»
In sintesi, questa disposizione stabilisce che — salvo le gravi eccezioni espressamente elencate (come la grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile, il travisamento dei fatti per negligenza inescusabile, provvedimenti abnormi, privi di motivazione, ecc.) — l’attività tipicamente giurisdizionale del magistrato (interpretare le norme e valutare fatti/prove) NON PUÓ generare responsabilità disciplinare, evitando che il magistrato venga sanzionato disciplinarmente per scelte interpretative o valutative, ANCHE SE POI RITENUTE ERRATE in sede di impugnazione.
La norma è stata spesso applicata nelle massime di archiviazione della Procura Generale presso la Cassazione e nelle decisioni del CSM.
Adesso capite, tecnicamente, perché non ci si possa permettere un CSM ideologizzato.
VOTARE SI, per cambiare l'Italia.
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