giovedì 1 maggio 2014

FINISCE IN FUMO LA FINI-GIOVANARDI, DEPENALIZZATO L’ACQUISTO E LA DETENZIONE DI CANNABIS

cannabis spinello

(riverflash) – Passa alla Camera dei Deputati il decreto sulle sostanze stupefacenti nonostante la spaccatura tra le forze di governo, con il Nuovo Centro Destra contrario al ridimensionamento delle pene per chi ne fa uso. Contraria anche Forza Italia, ma si doveva tenere conto della sentenza della Consulta, che a marzo 2014 aveva dichiarato illegale la legge Fini-Giovanardi, nata in un periodo proibizionista, durante il quale era stato ventilato il ricovero coatto per chi faceva uso di droghe. Provvedimento che non è mai passato. Oggi il governo è dovuto correre ai ripari per coprire il vuoto legislativo dopo l’abrogazione della Fini-Giovanardi. Non era sufficiente ripristinare la legge precedente, in quanto contraddittoria con tante altre norme approvate negli anni. Occorreva un decreto legge, firmato Renzi-Lorenzin-Orlando, su cui richiedere il voto di fiducia.

Nel nuovo decreto legge meno proibizionismo indiscriminato, più graduazione nelle sanzioni. La sentenza della Consulta ha ripristinato la distinzione prevista dalla legge Iervolino-Vassalli tra droghe leggere e droghe pesanti prevista per il reato di traffico illecito, che ammonta rispettivamente a 2/6 anni e 8/20.

a) Non ha rilevanza penale l’acquisto e la detenzione di cannabis. Restano però le sanzioni amministrative per chi fa uso personale di droghe (sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno), comminate dalle prefetture, ma senza automatismi. Le sanzioni amministrative avranno una durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a 1 anno) o leggere (da 1 a 3 mesi).

b) Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti.

c) Il piccolo spaccio, ovvero la cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti, sarà punita con una pena di reclusione che varia da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. Il piccolo spacciatore potrà usufruire del nuovo istituto della messa alla prova.

d) Nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori, nei casi in cui a commetterli è un tossicodipendente il giudice può applicare il lavoro di pubblica utilità anziché la pena di detenzione e multa. La sanzione dovrà però essere chiesta dall’imputato e avrà una durata equivalente alla condanna detentiva. Sarà revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non potrà sostituire la pena per più di due volte.

Questo il parere dei relatori, Donatella Ferranti, PD, e Pierpaolo Vargiu, Scelta civica: “È un testo equilibrato, concreto e pienamente in linea con le esigenze emerse dalle audizioni con associazioni ed esperti che ogni giorno vivono i veri problemi”.


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