QUERELA IPER -SUPREMA CONTRO TUTTE LE PIU' ALTE CARICHE DELLO STATO DA DECENNI COLLUSE E TOTALMENTE COINVOLTE NEL COLPO DI STATO "LIQUIDO E ... DILUITO" di AlbaMediterranea.
Scritto da ORAZIO
FORMELLO, 29/09/2012
AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
SEDE
ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1) Tutti i Presidenti della Repubblica in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
2) Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
3) Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
4) Tutti i Presidenti della Senato in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
5) Tutti i Ministri del Tesoro in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
6) Tutti i Ministri delle finanze in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
7) Tutti gli ottocento Dirigenti Generali dello Stato in attività sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
8) Il sig.r Befera come Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
9) Tutti i Parlamentari che in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
10) Tutti i segretari dei partiti parlamentari in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
11) Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato in carica dall’inizio dei fatti denunciati;
12) Tutti i dirigenti dell’ufficio delle entrate (cinquecentouno) compresi nell’allegato elenco;
13) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
7) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
8) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
9) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
10) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
14) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
15) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
16) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
17) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
18) Associazione a delinquere (art.416 bis);
19) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
21) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
24) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
25) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
26) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
27) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
28) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
29) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
30) Furto (art.624 c.p.);
31) Truffa (art.640 c.p.);
32) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
33) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
INTEGRAZIONE ALLA QUERELA PRESENTATA DALLO STESSO IN DATA 08 SETTEMBRE 2012
Per poter ben evidenziare il significato della querela del 08/09/2012 a cui si fa supporto, si deve far riferimento all’art. 822 del Codice Civile, al Codice dell Navigazione, alla Legge 2440 del 18 novembre 1923 ed al relativo regolamento approvato con R.D. 827 del 23 maggio 1924.
Occorre quindi far netta chiarezza nell’ accezione dei termini e dei relativi concetti significati :
Stato : ordinamento giuridico politico che a fini generali esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti;
Popolo : elemento costitutivo dello Stato con sede stabile in un determinato territorio in cui lo Stato ha la sua sede stabile ed esercita la propria “Sovranità”;
Gestione del territorio : espressione della “Sovranità” del Popolo nell’amministrazione vantaggiosa ed utile anche sotto il profilo giuridico;
Dominus : lo Stato che istituzionalmente in nome e su mandato del Popolo gestisce l’utilizzazione del suolo del territorio a vantaggio della collettività
Demanio (Dominium) pubblico : categoria di beni per loro intrinseca natura non possono che appartenere allo Stato e cioè : il demanio necessario che comprende il Demanio Marittimo, il Demanio idrico (Art.822, c.2 C.C,), etc.. Sono quei beni che nella “Summa Divisio Rerum” costituiscono insieme all’aria e alle cose comuni di tutti quel patrimonio sottratto per legge ad ogni possibile rapporto patrimoniale… in quanto deputati al godimento di tutta la collettività.
Demanio Necessario/Naturale : lido, spiagge, fiumi, monti, laghi, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale;
Demanio Accidentale : beni appartenenti allo Stato, ferrovie, autostrade, aeroporti, acquedotti; immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; raccolte dei musei, delle pinacoteche, archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico;
Tutti questi beni sono amministrati dallo Stato allo scopo del benessere ed utilità generale del Popolo;
Patrimonio dello Stato : l proprietà dello Stato, sia del Demanio, che di altra natura, che comunque concorrono (seppure in modo mediato alla produzione di Reddito che fluisce al bilancio dello Stato come entrata appunto di carattere patrimoniale;
Patrimonio Necessario/Naturale dello Stato INDISPONIBILE : foreste, miniere, cave, torbiere, acque minerali, e termali, (cod. civ. Art. 826 c.2)
Patrimonio accidentale dello Stato INDISPONIBILE : caserme, edifici adibiti a pubblici uffici, etc., cod. civ. (art. 826 c.3);
Caratteristica primarie patrimonio INDISPONIBILE : capacità di produrre utilità soddisfacendo bisogni di rilevanza sociale esattamente come il Demanio Pubblico (da cui consegue l’analogo regime patrimoniale e le analoghe forme di tutela);
Dette sommarie classificazioni sono state più ampiamente definite e precisate fin a partire dal Art. 1 del decreto del ministro delle finanze del 09 novembre 1931 n. 113924 e poi successivamente aggiornate dal decreto ministeriale del 1° settembre 1970 n. 328 all’art. 1 alle attuali dodici categorie dei beni e dei diritti demaniali e …. All’art. 2 alle nove categorie in cui si distinguono i beni ed i diritti patrimoniali, infine poi accorpati in sei categorie dal D.M. pubblicato in G.U. n87 del 28 marzo 1984.
PRESUPPOSTI
Per rispetto delle priorità nell’azione di gestione, e quindi anche di tutela dei Beni Demaniali occorre quindi procedere individuando esattamente la condizione giuridica degli stessi rifacendosi all’elenco poco sopra descritto e quindi il regime giuridico da adottare, e quindi accertarsi della demanialità o meno dei beni e del particolare caso. Si deve tenere presente che lo status dei beni può variare nel tempo e quindi occorre riclassificare tali beni in funzione anche della potenziale modificazione derivante dal mutare della società, degli usi e dei costumi, delle attività, della tecnologia, ed altri agenti che si sovrappongono o sostituiscono allo “statu quo ante”.
Quindi non si deve ritenere immutabile la classificazione dei beni… e nel caso sia cambiato il contesto di fondo si provvede alla riqualificazione dei beni attraverso la cosiddetta “Sdemanializzazione”.o “Declassifica” spostando beni, a seconda dei casi, dalla condizione giuridica di “disponibili” ad “indisponibili” e perciò potenzialmente alienabili od inalienabili da un campo nell’altro o viceversa.
Non è qui il caso di entrare ulteriormente nel merito ma occorre solo di ribadire e riaffermare che le condizioni affinché un bene dello Stato sia potenzialmente oggetto di diritto patrimoniale devono rispondere alle seguenti specifiche :
1) una previa ed obbligatoria indagine sulla diversa qualità di demanialità del bene…
2) la verifica che il bene appartenga al Patrimonio Disponibile dello Stato;
3) la quantificazione e valutazione del bene da parte degli Organi deputati;
4) la preminenza dell’interesse (pubblico) dello Stato rispetto al privato;
5) non ricadere in un possibile caso di autotutela ed autonomia amministrativa coattiva nella necessità di assicurare la continuità della destinazione del bene comune al servizio pubblico;
Una volta ottenute queste garanzie è possibile instaurare un procedimento di “Declassificazione” o “Sdemanializzazione” …. Secondo le complesse procedure parlamentari che ben si conoscono, e sono chiarissime ed inderogabili, poi ottenutele è possibile instaurare una trattativa negoziale.
Da quanto è a nostra conoscenza questo non è mai accaduto nel procedimento di vendita dei beni dello Stato avvenute in maniera massiccia negli ultimi anni.Oggi siamo arrivati addirittura alla paradossale e delirante follia di svendere immobili appartenenti al Patrimonio dove erano allocate sedi prestigiose e storiche di uffici dello Stato a costi irrisori a biechi affaristi internazionali per poi affittare a canoni da affitto usurari gli stessi immobili agli stessi Enti dello Stato, che li detenevano precedentemente. Questo vale ad esempio per molte delle sedi degli uffici delle intendenze di finanza.
In questa modalità di comportamento si intravedono plurime fattispecie di reato e responsabilità a molti livelli, come evidenziato in calce a questa querela che determina l’assoluta illegittimità e nullità degli atti negoziali intervenuti tra la Pubblica Amministrazione ed i “Privati” (sempre i soliti noti, pochi nomi)..
La Corte Costituzionale con la Sentenza 351\2008 ha voluto ribadire come la neutralità, l’imparzialità, la legalità, il buon andamento sono presidi da conservare nell’interesse dei cittadini che altrimenti non sarebbero uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri, che la funzione pubblica è un valore in sè, è un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere, è un’argine all’egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche.
Avere ai vertici delle Pubbliche Amministrazioni Dirigenti di carriera, assunti tramite pubblici concorsi, anzichè di nominati, non solo consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri, ma permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, di essere custodi di valori condivisi, di fare argine alle sempre possibili prepotenze di Singoli, di Gruppi Organizzati o di Poteri Forti.
In tal senso si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n.6884 del 1° agosto 2011 che ci ha svelato un importante segreto di Stato, infatti ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece dei veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Oggi siamo qui a denunciare per nome e cognome gli impostori/usurpatori. I veri dirigenti delle ex Intendenze di Finanza, avrebbero certamente impedito le seguenti gravissime illegalità perpetrate ai danni delle casse dello Stato e quindi a danno del popolo Italiano :
1) la svendita del demanio, del patrimonio dello Stato e quello degli Enti Previdenziali
2) il mancato introito del ricavato della vendita per l’abbattimento del debito pubblico
3) L’annullamento delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia negli ultimi anni
4) Il gravissimo danno al prestigio l’onore e all’immagine dello Stato e del suo Ministero dell’Economia e Finanze .
Danni che potevano venire facilmente evitati se non fossero stati “ Dolosamente decapitati “ i vertici dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato i cui Dirigenti avrebbero potuto rammentare ai rispettivi Ministri quanto gli studenti di Giurisprudenza apprendono alla 1° lezione del 1° anno, ossia quanto previsto all’art. 11 delle “ disposizioni sulla legge in generale “ approvate con R.D. 262\1942 dove si prevede che:
“ La legge non dispone che per l’avvenire , e che essa non ha effetto retroattivo”
Regola\principio ripetutamente ribadito dalla :
Corte Costituzionale, (ex multis) con sentenza n. 525 del 22.11.2000 (pubblicata su G.U. n.49 del 29.11.2000) dove la Corte conferma: “ l’esclusione degli effetti retroattivi della norma giuridica in quanto inciderebbe irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti ledendo il diritto del cittadino sull’affidamento e nella sicurezza giuridica, principio essenziale dello “ Stato di Diritto”.I Dirigenti onesti, se lasciati al posto loro avrebbero potuto richiamare l’attenzione della classe politica anche sul fatto che la Cassazione a sezioni unite civili ( ex plurimis ) sentenza n. 4212 del 19 luglio 1982, aveva ripetutamente sottolineato in diverse Sentenze che “caratteri distintivi dell’Ente Pubblico devono venire individuati più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico di assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, a cui sono sottoposte le persone giuridiche a cui sono trasferiti i poteri e le prerogative analoghi a quelli dello Stato, e tutto ciò in attuazione dell’art.103 della Costituzione, dove si prevede che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (come il r.d. 1214\1934, d.l.453\93 conv. Legge 19\94, legge n. 20\1994).
Per quanto sopra esposto si chiede che codesta Corte dei Conti voglia accertare la verità dei fatti come sopra documentati, e :
1) voglia attivarsi affinchè la Corte Costituzionale si pronunci sulla violazione dei principi costituzionali da parte di “Leggi Ordinarie “ che hanno modificato “ leggi speciali” quali” l’art.14 del dlgs 279\97 che in combinato disposto con l’art. 1 del dlgs 173\03 ha modificato l’art. 822 del codice civile, abolendo la distinzione giuridica tra :Patrimonio Disponibile e Patrimonio Indisponibile dello Stato, “distinzione giuridica“ legata indissolubilmente alle Guarentigie Costituzionali e alle molteplici norme “Speciali” sulla Contabilita di Stato, del Provveditorato Generale dello Stato, e del codice civile art. 822 e seguenti,
2) nonchè l’incostituzionalità della legge 448\98 dove si prevede che possa venire venduto\dismesso \alienato l’ immenso patrimonio storico artistico archeologico dello Stato Italiano, patrimonio che tutto il mondo ci ha sempre invidiato, compresi i beni vincolati dalla legge 1098\1939 con le modalità di vendita equiparate a quelle concesse ai privati dall’art.24 della legge 488\99, dove si prevede che l’acquirente possa venire identificato attraverso una procedura competitiva, in colui che è disposto ad acquistare l’intero complesso dei beni identificati col termine “Cose di Antichità”.
3) che vengano dichiarate nulle ab origine tutte le “Dismissioni“ del patrimonio dello Stato effettuate ai sensi dei “poteri speciali “ che il d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 ha conferito ai Politici (Ministro del Tesoro e Ministro delle Finanze)anziché ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione posti nella posizione di vertice equivalente ed equiparata a quella un tempo ricoperta dagli Intendenti di Finanza ai sensi del r.d. 185\1933 e del dpr 72\1955, poteri che erano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 103 comma 2° della Costituzione.
4) La suddetta richiesta di annullamento e’ suffragata dal fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 26 marzo 2009, causa C – 326107 ha condannato l’Italia per i “ poteri speciali” che sono stati conferiti al Ministro del Tesoro e delle Finanze, in quanto i suddetti “Poteri Speciali“ si pongono in contrasto con i principi dettati dalla normativa comunitaria, di cui all’art.260 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; in particolare l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 56 del Trattato CE. , e che a seguito della “condanna“ l’Italia ha dovuto emanare il DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\1994 convertito nella legge 474\94, che conferiva “ poteri speciali” ai politici (Ministro del Tesoro e ministro delle Finanze).
5) Pertanto in conseguenza della suddetta abrogazione, risultano abrogate anche le privatizzazioni effettuate dall’autorità politica - tramite poteri speciali - anzichè dall’autorità amministrativa, come previsto dall’art. 829 del codice civile dove si prevede che un bene del demanio pubblico per poter essere venduto
(in quanto ritenuto non più rispondente alle esigenze della collettività) deve transitare\passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, e che la suddetta modificazione giuridica deve essere dichiarata da una autorità amministrativa, distinzione giuridica prevista dall’art. 826 del codice civile, articolo nel quale vengono elencati i beni facenti parte del patrimonio disponibile ed i beni facenti parte del patrimonio indisponibile, distinzione giuridica che sarebbe venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dlgs 279\97 e dell’art. 1 del dlgs 173\03 ( legge ordinaria ) che ha modificato l’art. 822 e 826 del codice civile , che ha consentito la “vendita” e il successivo riaffitto a prezzi esorbitanti dallo stesso acquirente persino degli immobili che un tempo erano destinati ad accogliere le sedi delle Intendenze di Finanza e della Guardia di Finanza, svendite e riaffitti su cui tuttora indaga la Procura della Repubblica di Cagliari e Oristano in quanto gli acquirenti risultano appartenere a famiglie camorristiche cui ancora si indaga.
- Modifica del codice civile di cui deve venire dichiarata l’incostituzionalità, dal momento che la suddetta distinzione giuridica ( disponibile\indisponibile) era contemplata non solo dall’art. 822 e 826 del codice civile, ma era regolata anche dallenorme speciali sulla contabilità di Stato, modifica (del codice civile ) effettuata pertanto in violazione del principio ermeneutico che recita: “ lex posteriori generalis non derogat priori speciali “.
6) Per i suddetti motivi e a seguito dell’emanazione del DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94, edi conseguenza anche l’art. 4 comma 227 e comma 320 della legge 350\2003).
7) Sempre, e di conseguenza dovrebbero risultare abrogati anche i seguenti DPCM: DPCM 5 ottobre 1995; DPCM 21/03/1997; DPCM 17/09/1999; DPCM 28/09/1999; DPCM 23/03/2006.
Con i quali si è proceduto alla privatizzazione (tramite poteri speciali) delle società del gruppo ENI Spa, del gruppo STET (STET Spa, telecom italia spa) società del gruppo Enel (Enel spa, Enel distribuzione spa, Enel produzione spa, società del gruppoFinmeccanica spa, e società del gruppo Snam rete Gas spa, anche l’art.4 comma 227 e 320 della legge 350\2003
8) E, sempre di conseguenza, con la soppressione dell’art.2 del d.l.332\ 94. convertito nella legge 474\94 da parte del DPCM 20 maggio 2010) dovrebbe venire richiesta abrogazione per l’Incostituzionalità dell’art. 3 comma 111 della legge 662\1996 che riscrive l’art. 14 bis della legge 86\94 , articolo (14 bis) introdotto dal d.l. 406\95 convertito dalla legge 503\95 dove si prevede che il Ministro del Tesoro (uomo politico e non Dirigente dello Stato) in base ai “ poteri speciali” conferiti dal d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 è autorizzato a vendere a società private di gestione il patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, con modalità di vendita in uso nei mercati finanziari individuando senza regole gli acquirenti tra “ soggetti che dimostrino idonea capacità imprenditoriale” oppure a società private di gestione che “non possono venire controllate neanche indirettamente dagli Enti Previdenziali conferenti il patrimonio immobiliare.
9) Che voglia condannare il dott. Befera al risarcimento dei gravissimi danni Causati all’erario nella sua condotta tenuta nella doppia veste di Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Direttore Generale di Equitalia Spa
A) E per aver autorizzato dei semplici impiegati, anzichè i dirigenti inquadrati nella IX qualifica funzionale in servizio nell’Agenzia delle Entrate, alla sottoscrizione degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo da trasmettere ad Equitalia spa per la riscossione;
B) per aver autorizzato Equitalia spa alla notifica degli atti di accertamento e riscossione da parte di personale (messi notificatori) privi del prescritto titolo abilitante;
Comportamenti che potrebbero causare la nullita di tutti gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, dal momento che è vietata la riemissione delle Cartelle Esattoriali già notificate in base al principio giuridico “ Ne Bis In Idem “.
Comportamenti che risultano comprovati dalla sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9 dicembre 2007 dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti, ottocento incarichi di funzione dirigenziale sono stati conferiti a semplici impiegati anzichè ai dirigenti in servizio, dirigenti che seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, erano gli unici funzionari che in assenza del Dirigente Titolare, ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\1987 potevano sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
RICORDANDO AL PUBBLICO MINISTERO CHE CI LEGGE L’OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE ….
(L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero è obbligatorio ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, come recepito nell'art.50 c.p.p.)
E qui, senza neppure troppo indagare, di “notitia criminis” fondata e comprovata “per tabulas” anche attraverso varie sentenze di condanna…. ce n’è!
Chiediamo la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile dall’esposizione dei fatti sopradescritti e scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
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