martedì 1 febbraio 2022

Suicidio assistito, i giudici: 'Verificare le condizioni di Antonio'

 


Dopo Mario, arriva l'ordinanza del Tribunale di Ancona per un altro tetraplegico

La manifestazione per la legalizzazione dell'eutanasia (foto di archivio)

Nel giro di 7 mesi nelle Marche - dopo un primo provvedimento nel caso di Mario (nome di fantasia), tetraplegico da 11 anni, per il quale la procedura è ora 'ferma' sulla questione del farmaco da utilizzare - seconda ordinanza analoga del Tribunale di Ancona per Antonio, anche lui tetraplegico: sciogliendo la riserva dopo l'udienza del 18 gennaio, i giudici hanno ordinato all'Azienda sanitaria unica regionale di procedere alla verifica delle condizioni del malato per l'accesso al suicidio assistito, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 nel caso Cappato/DjFabo.

Lo fa sapere l'Associazione Luca Coscioni. 

Il giudice ordina all'Asur, riferisce l'Ass.

Coscioni, "di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se Antonio è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile. Secondo l'ordinanza infatti "diversamente opinando, si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della corte Costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla pronuncia". Abrogazione, osserva l'Ass. Coscioni, "che per legge non è possibile perché una sentenza della Corte Costituzionale non può essere riformata o cancellata dal Parlamento o da un Tribunale ordinario".

"Anche in questo caso - dichiara l'Avv. Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni e co-difensore di 'Antonio' - i Tribunali affermano il diritto della persona malata ad ottenere le verifiche necessarie così come previsto dal giudicato costituzionale per poter procedere legalmente in Italia con auto-somministrazione del farmaco letale. Il diniego opposto dall'Asur, alla luce della consulta e delle motivazioni contenute nella decisione del Giudice ordinario, risulta illegittimo -. Il Giudice autore dell'ordinanza, nell'applicare la portata della sentenza costituzionale, - specifica la legale - precisa che la sentenza di incostituzionalità sul caso Cappato-Antoniani non si è limitata a dichiarare una condizione di non punibilità e i suoi requisiti, come sostenuto dalla difesa dell'Asur, ma ha altresì dettato dei presupposti procedurali (accertamento della struttura sanitaria pubblica e parere del comitato etico) che sono imprescindibili ai fini della non punibilità".

"Si tratta di procedure che coinvolgono soggetti terzi (rispetto a colui che vuole porre fine alla propria vita e da colui che verrebbe incriminato di aiuto al suicidio) - osserva l'avv. Gallo - che devono essere necessariamente coinvolti in un'ottica di tutela del soggetto debole. Ne consegue che tale sentenza non può che avere risvolti sotto il profilo civilistico e in particolare delle prestazione che il cittadino-paziente ha diritto di richiedere al sistema sanitario nazionale e ai suoi attori-organi. L'ordinanza rigetta dunque tutte le contestazioni formulate dall'Asur Marche che continua ad opporsi alla decisione della Corte costituzionale, sminuendone o addirittura cercando di annullarne la portata normativa".  

(ANSA)

Facchin71

 

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