Dopo Mario, arriva l'ordinanza del Tribunale di Ancona per un altro tetraplegico
La manifestazione per la legalizzazione dell'eutanasia (foto di archivio)
Nel giro di 7 mesi nelle Marche - dopo un primo provvedimento nel caso di Mario (nome di fantasia), tetraplegico da 11 anni, per il quale la procedura è ora 'ferma' sulla questione del farmaco da utilizzare - seconda ordinanza analoga del Tribunale di Ancona per Antonio, anche lui tetraplegico: sciogliendo la riserva dopo l'udienza del 18 gennaio, i giudici hanno ordinato all'Azienda sanitaria unica regionale di procedere alla verifica delle condizioni del malato per l'accesso al suicidio assistito, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 nel caso Cappato/DjFabo.
Lo fa sapere l'Associazione Luca Coscioni.
Il giudice ordina all'Asur, riferisce l'Ass.
Coscioni, "di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del
Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se Antonio è
tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che
egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere
decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e farmaco
prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e
dignitosa possibile. Secondo l'ordinanza infatti "diversamente opinando,
si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della corte
Costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla
pronuncia". Abrogazione, osserva l'Ass. Coscioni, "che per legge non è
possibile perché una sentenza della Corte Costituzionale non può essere
riformata o cancellata dal Parlamento o da un Tribunale ordinario".
"Anche in questo caso - dichiara l'Avv. Filomena Gallo, segretario
Associazione Luca Coscioni e co-difensore di 'Antonio' - i Tribunali
affermano il diritto della persona malata ad ottenere le verifiche
necessarie così come previsto dal giudicato costituzionale per poter
procedere legalmente in Italia con auto-somministrazione del farmaco
letale. Il diniego opposto dall'Asur, alla luce della consulta e delle
motivazioni contenute nella decisione del Giudice ordinario, risulta
illegittimo -. Il Giudice autore dell'ordinanza, nell'applicare la
portata della sentenza costituzionale, - specifica la legale - precisa
che la sentenza di incostituzionalità sul caso Cappato-Antoniani non si è
limitata a dichiarare una condizione di non punibilità e i suoi
requisiti, come sostenuto dalla difesa dell'Asur, ma ha altresì dettato
dei presupposti procedurali (accertamento della struttura sanitaria
pubblica e parere del comitato etico) che sono imprescindibili ai fini
della non punibilità".
"Si tratta di procedure che coinvolgono
soggetti terzi (rispetto a colui che vuole porre fine alla propria vita e
da colui che verrebbe incriminato di aiuto al suicidio) - osserva
l'avv. Gallo - che devono essere necessariamente coinvolti in un'ottica
di tutela del soggetto debole. Ne consegue che tale sentenza non può che
avere risvolti sotto il profilo civilistico e in particolare delle
prestazione che il cittadino-paziente ha diritto di richiedere al
sistema sanitario nazionale e ai suoi attori-organi. L'ordinanza rigetta
dunque tutte le contestazioni formulate dall'Asur Marche che continua
ad opporsi alla decisione della Corte costituzionale, sminuendone o
addirittura cercando di annullarne la portata normativa".
(ANSA)
Facchin71
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