Assegno sociale 2013 – L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2013 è stato ritoccato dall’INPS a 442,30 euro mensili, pari a 5.749,90 euro l’anno.
Assegno sociale requisiti – Hanno diritto alla riscossione dell’assegno sociale tutti i cittadini italiani che: 1) abbiano compiuto il 65° anno di età, 2) che risiedono effettivamente e abitualmente in Italia, 3) che possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Assegno sociale stranieri - In particolari condizioni ne hanno diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di soggiornanti di lungo periodo. Per avere diritto all’assegno sociale occorre avere soggiornato in Italia per almeno dieci anni.
L’importo dell’assegno sociale è importante come parametro: 1) per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; 2) per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo.
Assegno sociale importo – La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. Ecco la nuova tabella dei redditi:
Richiedente - 5.749,90 € annui - 442,30 € mensili
Richiedente + 1 familiare - 8.624,85 € annui - 663,45 € mensili
Richiedente + 2 familiari - 11.499,8 € annuali - 884,6 € mensili
Richiedente + 3 familiari - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili
Richiedente + 4 familiari - 17.249,7 € annuali - 1.326,9 € mensili
Richiedente + 2 o più minori di 14 anni - 11.449,8 € annuali - 884,6 € mensili
Richiedente + 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili
Assegno sociale invalidi civili – Prima del compimento del 65° anno di età, l'assegno sociale spetta automaticamente a chi è già stato riconosciuto invalido civile. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano, e si considerano esclusivamente i redditi personali. Di fatto i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile. L’erogazione dell’assegno sociale è incompatibile con rendite e pensioni di validità a carico di qualsiasi ente (INPS, Stato, INAIL, casse professionali). In questo caso il beneficiario è chiamato a scegliere il trattamento maggiormente favorevole.
Assegno sociale richiesta - La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 1) via Web, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it; 2) via telefono, chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 3) tramite patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Assegno sociale quando spetta - L’assegno sociale ha decorrenza a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
Assegno sociale verifiche - La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
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