E ANCHE QUESTA E’ ANDATA - IL CONSIGLIO DI STATO OBBLIGA ANCHE ALITALIA AD ADEGUARSI ALLE NORME CHE ELIMINANO IL “NO SHOW RULE”: ORA IL PASSEGGERO CHE NON SI PRESENTA ALL’IMBARCO DEL VOLO DI ANDATA PUO’ COMUNQUE USUFRUIRE DEL RITORNO. BASTA COMUNICARLO IN TEMPO
Lucio Cillis per “la Repubblica”
Si chiama “no show rule” ed è una pratica adottata da molte compagnie aeree quando il passeggero non si presenta al gate per il volo d’andata. Prima della sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi, il risultato era quello di veder svanire anche il ritorno o le tratte successive. Ora le compagnie dovranno adeguarsi. Il caso di scuola ha coinvolto Alitalia Sai.
Il vettore italo-arabo erede del gruppo privato guidato da Roberto Colaninno Alitalia Cai, si è trovato in piena turbolenza: prima davanti ai tecnici dell’Antitrust, poi ai giudici del Tar e infine ai supremi giudici amministrativi che pochi giorni fa hanno scritto la parola fine sulle cattive abitudini del passato.
Il passeggero che non si presentava in aeroporto per il volo di andata si vedeva cancellare d’ufficio anche il ritorno. La regola del «no show», la mancata presenza — adottata in passato pure da Lufthansa, Air France-Klm e diverse altre compagnie — era già entrata nel mirino dei giudici ed era già stata sanzionata.
Ma Alitalia, al contrario di altri concorrenti, ha preferito andare avanti con la battaglia legale. Lo ha fatto soprattutto per evitare di dover allargare le procedure più morbide sul «no show», imposte sui voli nazionali, anche a quelli internazionali. E questo ad un costo che la stessa compagnia nella documentazione presentata all’Antitrust valutava in circa «8 milioni di euro l’anno». Anche non seguire le sentenze rischia però di costare caro alle compagnie.
«Si deve ricordare — scrivono infatti i giudici del Consiglio di Stato nella loro sentenza — che Alitalia, dopo la sanzione di 45mila euro impugnata nel presente giudizio, è stata ancora successivamente sanzionata per l’inottemperanza al provvedimento impugnato prima per 60mila e poi per 320mila euro». Il supremo tribunale amministrativo spiega che a essere contestata non è tanto la regola del «no show» con i suoi effetti, quanto il fatto che questa regola non fosse adeguatamente pubblicizzata.
PALAZZO SPADA CONSIGLIO DI STATO
I giudici scrivono infatti che «l’Autorità per la Concorrenza non ha ritenuto illegittima la “regola”, ma si è limitata a ritenere scorretta la carenza di adeguata informazione ai consumatori sull’esistenza di limitazioni all’uso del biglietto, nel caso di mancata fruizione di una delle tratte andata e ritorno». Quindi l’Antitrust ha sanzionato Alitalia «non per l’utilizzo della pratica commerciale “no show rule” in sé, ma per l’uso in parte scorretto della procedura» e perché le informazioni sull’offerta commerciale «non erano adeguate».
PALAZZO SPADA - CONSIGLIO DI STATO
Va detto che Alitalia, fin dal maggio scorso, ha cercato di chiudere la vicenda dopo oltre tre anni di ricorsi, stringendo un accordo con il Garante per la Concorrenza: i passeggeri, da cinque mesi a questa parte, possono ottenere la conferma del volo di ritorno se non prendono il volo di partenza telefonando al call center Alitalia prima del volo o entro le 24 ore successive al mancato decollo. A quel punto si ottiene gratuitamente il via libera al volo di ritorno.
Fino alla primavera scorsa, invece, le tratte successive alla prima non utilizzata, venivano cancellate senza appello o quasi, salvo che per motivazioni gravi, ben giustificate e documentate come una malattia.
Per questo la decisione del Consiglio di Stato chiude la questione e peserà non poco sulle compagnie, sulle politiche di rimborso e sui termini di emissione dei biglietti: i vettori che vorranno proseguire in maniera indiscriminata con questa pratica commerciale, ancora diffusa ma bollata come «scorretta» dall’Authority guidata da Giovanni Pitruzzella e confermata da Tar e Consiglio di Stato, rischiano di dover pagare in maniera salata la propria scelta.
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-questa-andata-consiglio-stato-obbliga-anche-alitalia-ad-133770.htm
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