lunedì 10 febbraio 2014

GENESI DELLA LEGGE ELETTORALE in Italia: 
dal I sistema utilizzato nel 1948, dopo la nascita della Costituzione,
all' ultimo del 2005, 

passaggi da conoscere :

Dalla Prima Repubblica al "Porcellum": breve storia del sistema elettorale italiano

dida
02-10-2011 / ATTUALITÀ / CHIARA COZZANI E ERIKA CITTI
LUCCA, 2 ottobre - Da qualche tempo ormai opinione pubblica e parte della classe dirigente non vedono di buon occhio il sistema elettorale italiano, il quale non sembra rappresentare un effettivo strumento d’attuazione della democrazia.
Per capire le motivazioni su cui si fonda il malcontento generale abbiamo deciso di ripercorrere le varie fasi della legislazione elettorale italiana dal dopoguerra ad oggi.
Le prime leggi elettorali della Repubblica italiana n. 6 del 20/01/1948 e n. 29 del 06/02/1948, la prima per la Camera e la seconda per il Senato, furono adottate sulla falsariga del decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 il quale era stato introdotto per eleggere l’Assemblea costituente dopo la fase monarchica.
Il sistema previsto da tali leggi si caratterizzava per un meccanismo prettamente proporzionale, con alcuni correttivi maggioritari previsti soltanto per l’elezione del Senato.
In sostanza, per l’elezione dei membri della Camera dei deputati il territorio nazionale veniva suddiviso in circoscrizioni elettorali in ciascuna delle quali i partiti presentavano i propri candidati in liste.
Gli elettori potevano esprimere voti di preferenza per un massimo di quattro candidati.
Al termine delle elezioni si determinava il numero dei seggi guadagnati da ciascuna lista secondo i voti ottenuti e si proclamavano i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze. 
Per l’elezione dei senatori, invece, ogni regione si suddivideva in collegi uninominali in base ai seggi ad essa assegnati. All'interno di ciascun collegio si eleggeva il candidato che raggiungeva il quorum del 65% delle preferenze.
Tale percentuale, tuttavia, era difficilmente raggiungibile e quindi i voti riportati da ciascun candidato venivano sommati insieme in modo da determinare la “cifra elettorale” di ogni gruppo di candidati in quella regione.
I seggi disponibili nell'ambito regionale venivano quindi ripartiti fra i diversi gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti da ciascun gruppo.
Stabiliti così i seggi spettanti ad ogni gruppo, si determinava l'ordine di precedenza dei singoli candidati all'interno del gruppo cui essi appartenevano, cioè la "cifra individuale", espressa, per ovviare alla diversa ampiezza dei vari collegi, come percentuale dei voti validi; le "cifre individuali" venivano poste in ordine decrescente e, all’interno di ciascun gruppo, risultavano eletti i candidati che avevano ottenuto le più alte percentuali di voti.
La legge che ha operato fino agli anni novanta, salvo una breve parentesi della c.d.legge truffa” tra il 1953 e il 1954, fu criticata aspramente poiché, sebbene rispecchiasse l’effettiva volontà degli elettori, creava notevole instabilità nei Governi.
Il problema derivava dall’eccessiva frammentarietà del sistema partitico italiano in quanto i partiti estremi (comunisti e neofascisti) non potevano partecipare, per ragioni ideologiche, alla maggioranza di centro capitanata dalla Democrazia Cristiana la quale, per governare, si trovava costretta a coalizzarsi con i piccoli partiti del centro destra e del centro sinistra che fungevano da ago della bilancia.
Per questo dal 1948 al 1993 si sono susseguiti ben 49 governi in undici legislature.
Nel 1993 (e cioè nel mutato clima post-Tangentopoli) i cittadini furono chiamati ad esprimersi con il referendum del 18 aprile e scelsero il sistema maggioritario, ritenendo che il sistema proporzionale, a causa della predetta frammentarietà, avesse incentivato la corruzione e la pratica dei finanziamenti illeciti ai partiti.
In sostanza, vi era la ferma convinzione che qualcosa sarebbe dovuto cambiare.
Seguirono, quindi, le leggi n. 276 e n. 277 del 4 agosto 1993 (c.d. “leggi Mattarella”) che introdussero un sistema elettorale ibrido: maggioritario per il 75% dei seggi corretto da un 25% proporzionale.
Per i tre quarti dei seggi veniva eletto il candidato che avesse riportato la maggioranza relativa dei suffragi nel collegio. Per il restante quarto si aveva un sistema proporzionale diversamente congegnato per la Camera ed il Senato.
Per la prima assemblea si aveva una soglia di sbarramento del 4%. I seggi erano ripartiti, in ragione delle percentuali delle singole liste a livello locale, fra le 26 circoscrizioni plurinominali in cui era suddiviso il territorio nazionale, all’interno delle quali i singoli candidati erano presentati in liste bloccate senza l’esercizio del voto di preferenza.
Vi era un recupero dei candidati più votati e non eletti mediante un meccanismo di calcolo denominato “scorporo” che aveva l’obiettivo di dare maggiore rappresentanza alle liste che avevano pochi candidati eletti con il sistema maggioritario.
Il sistema dello scorporo era spesso eluso mediante finte liste (c.d. “liste civetta”), presentate al solo fine di collegarvi candidati nei collegi uninominali.
Per il Senato il quarto dei seggi era assegnato su base regionale con il metodo proporzionale e in ogni regione erano sommati i voti di tutti i candidati uninominali perdenti che si fossero collegati in una lista regionale. Il meccanismo dello scorporo qui era ancora più complesso.
Il sistema non ottenne i risultati sperati.
Le forze politiche presenti alle camere era ancora troppo elevato, sebbene fossero riunite in due coalizioni: centro destra e centro sinistra.
Basti pensare al primo Governo Berlusconi che, eletto nel 1994, si dimise a soli nove mesi dalle elezioni per l’uscita dalla compagine governativa della Lega.
I rappresentanti della Repubblica, per essere eletti e vincere le elezioni, dovevano necessariamente creare delle ampie ed eterogenee coalizioni tra forze politiche le quali, però, rischiavano di sfaldarsi all’indomani delle elezioni, proprio per la loro intrinseca diversità.
La frammentazione politica, anziché diminuire aumentò, anche per il persistere della quota proporzionale che consentiva alle forze politiche piccole di essere rappresentate in Parlamento.
Così nel 2005, in seguito alle elezioni regionali, il Governo Berlusconi decise di modificare nuovamente la legge elettorale approvando, con i soli voti della maggioranza, l’attuale e tanto criticata legge n. 270 (c.d. “Porcellum”), ideata dal ministro Calderoni.
Il sistema da essa introdotto fu fin da subito contestato perchè si poneva in totale contrasto con la volontà popolare che, nel referendum del 1993, si era espressa a favore del maggioritario.
La legge Calderoli, infatti, prevede un “sistema proporzionale corretto” per la presenza di un premio di maggioranza per l’elezione della Camera.
In pratica, alla singola lista o alla coalizione che conquista il maggior numero di voti è assegnato il premio di maggioranza, così da ottenere il 53,8% dei seggi.
Si ha lo sbarramento del 4% per le liste non collegate e per quelle collegate ad una coalizione che non abbia superato detta soglia; del 2% per la liste collegate ad una coalizione che l’abbia superata.
Per il Senato il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale, così da assicurare alla coalizione vincente in una regione il 55% dei seggi ad essa assegnati.
Al Senato le soglie di sbarramento da superare a livello regionale sono del 3% per la coalizione e dell’8% per la lista non in coalizione.
Alcune particolarità sono previste per i seggi eletti dagli italiani all’estero (12 seggi per la Camera e 6 per il Senato) e per la regione della Valle D’Aosta in cui si applica un sistema prettamente uninominale.
Il premio di maggioranza, come sopra delineato, è l’unico esempio presente nel panorama europeo e ricorda due precedenti leggi italiane molto invise agli elettori: la legge Acerbo del 1923 e la legge truffa del 1953.
L’aspetto più criticato è rappresentato dalla presenza di liste bloccate, in base alle quali l’elettore ha la possibilità di votare solo liste di candidati (i quali sono scelti esclusivamente dai partiti), senza poter esprimere singole preferenze.
Prima delle elezioni le forze politiche hanno l’obbligo di depositare il proprio programma ed indicare il proprio capo, il quale diventerà il candidato alla Presidenza del Consiglio - previa nomina da parte del Presidente della Repubblica - qualora la lista cui è collegato debba risultare vincente.
Le critiche al “Porcellum” portarono nel 2009 ad indire ben tre referendum volti alla modificazione della legge.
I quesiti referendari prevedevano l’abolizione del collegamento tra liste (ovvero, le coalizioni) in modo tale che il premio di maggioranza andasse alla lista singola che avesse ottenuto il maggior numero di voti.
Essi prevedevano, altresì, l’eliminazione della possibilità che uno stesso soggetto si candidasse in più collegi, così da elidere il c.d. “ripescaggio”, meccanismo che permette al soggetto eletto in più collegi di scegliere in quale di essi convalidare la propria elezione, con la conseguenza di rendere eletto anche il primo dei non eletti.
I referendum, tuttavia, fallirono nel loro intento a causa del mancato raggiungimento del quorum del 50% necessario per la loro validità.
Ecco che tra una critica e l’altra si è arrivati ai giorni nostri senza aver ancora trovato una via d’uscita.

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