mercoledì 1 febbraio 2012

In aiuto dello spettacolo

RICEVO ED INOLTRO CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE TRA I COLLEGHI.
Cari soci e amici dell'ApTI-Associazione per il Teatro Italiano,
vi alleghiamo un contributo in tema di Nuova Imaie e liberalizzazione del
diritto connesso (il diritto cioè che riguarda noi artisti interpreti ed
esecutori).
E' un contributo essenziale per poter informarsi e partecipare all'incontro
dell'8 febbraio presso la Casa del Cinema (ore 14).








Posizione di Nuovo IMAIE in merito all’art. 39. del decreto legge n. 1/2012 concernente la liberalizzazione in ambito di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti
Con il presente documento, intendiamo dimostrare l’impraticabilità ed anti economicità di un pluralismo competitivo in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori. Intendiamo, cioè, dimostrare che l’art. 39 del decreto legge sulle liberalizzazioni, nella parte concernente i diritti connessi degli artisti, si rileva, in realtà, un ossimoro, in quanto lungi dal condurre a “maggiori economicità di gestione” delle società di collecting, realizza, paradossalmente, il risultato di inevitabilmente “aumentare i costi di gestione”.
Peraltro, la liberalizzazione dei detti diritti – ove attuata - costituirebbe un unicum in tutta Europa (non esiste infatti un solo paese in cui vi siano più collecting di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto) ed al contempo una decisione particolarmente intempestiva ed inopportuna, posto che è oramai prossima (primo semestre 2012) la emanazione di una Direttiva Comunitaria proprio in tema di collecting, che potrebbe vanificare ogni eventuale odierna decisione, con grave spreco di energie e di investimenti per chiunque intenda entrare, medio tempore, nel mercato.
Ma procediamo con ordine.
Come noto, l’attività di gestione collettiva dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori ha per oggetto l’amministrazione e ripartizione del cosiddetto “equo compenso”, dovuto agli artisti in conseguenza della pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzazione delle registrazioni fonografiche da essi eseguite e delle opere cinematografiche o assimilate da essi interpretate (artt. 73, 80 e 84 legge sul diritto di autore). Ciò significa, ad esempio, che quando un brano musicale viene diffuso in un locale o un film trasmesso in televisione, agli artisti, interpreti ed esecutori di dette opere è riconosciuto il diritto di ricevere un equo compenso che è a carico degli enti cosiddetti “utilizzatori” (es. radiotelevisioni, discoteche, ecc..).
L’equo compenso spettante agli artisti nasce, quindi, in relazione, all’utilizzo dell’opera registrata, sulla base del quale viene determinata l’entità del compenso dovuto a prescindere dal numero degli artisti che vi abbiano preso parte e a prescindere dai ruoli da essi interpretati nell’opera stessa.
Spetta, quindi, alla società di gestione collettiva stabilire, in relazione a ciascuna opera, i criteri di ripartizione del compenso tra tutti i titolari dei diritti, ovvero tra gli artisti primari e comprimari che vi abbiano preso parte, individuando, in relazione ai ruoli sostenuti, condizioni univoche di ripartizione valevoli per tutta la categoria e garantendo anche, come previsto da Nuovo IMAIE, l’attivazione di procedure di revisione laddove siano riscontrati degli errori nell’individuazione di un artista all’interno di un’opera (ruolo omesso o errata attribuzione di ruolo).
La società di gestione, perciò, deve:
a) determinare con l’utilizzatore la misura dell’equo compenso in relazione allo sfruttamento dell’opera.
b) individuare chi, nell’ambito di coloro che hanno svolto prestazioni artistiche in un’opera, abbia rivestito il ruolo di “artista”, nel senso indicato dalla legge (art. 82 legge sul diritto di autore);
c) suddistinguere gli artisti individuati tra “artisti primari” ed “artisti comprimari”;
d) stabilire dei criteri di ripartizione tra gli artisti primari e quelli secondari, delle somme incassate ed attribuite ad ogni singolo fonogramma od opera cinematografica (o di fiction).
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L’adozione di criteri di ripartizione chiari e univoci per l’intera categoria così come la previsione di procedure di revisione in relazione alla presenza o ai ruoli degli aventi diritto, sono elementi imprescindibili dell’attività di gestione dei diritti connessi degli artisti. E ciò tenuto conto che all’interno di una medesima opera vi sono più artisti aventi diritto, ovvero più artisti primari e comprimari; che un’opera musicale può essere oggetto di più incisioni effettuate da artisti diversi; che l’artista classificato come comprimario in una determinata opera può aver svolto o svolgere il ruolo di primario in un'altra opera e via di seguito.
Inoltre, la complessità di tale scenario impone che l’ente di gestione collettiva dei diritti degli artisti, conformemente a quanto fa Nuovo IMAIE, sia impegnato nello sviluppo, nel mantenimento e nell’aggiornamento costante di un database esaustivo delle registrazioni fonografiche e delle opere cinematografiche o di fiction pubblicate che includa i dati identificativi degli artisti, interpreti ed esecutori aventi diritto, inclusi i dati sugli artisti stranieri che maturano diritti in Italia, secondo parametri standard condivisi con le società omologhe straniere al fine di consentire la massima e piena attuazione degli accordi di reciprocità.
* * * * * *
Sulla scorta di quanto premesso, la liberalizzazione dell’attività di gestione collettiva dei diritti connessi, oltre a non incidere minimamente sul consumatore finale, esulando quindi, a nostro avviso, dalla ratio del provvedimento, determina, come anticipato, una serie di conseguenze devastanti (dannose economicamente) per la categoria artistica. Ed infatti:
a)
anzitutto, la creazione ed il mantenimento di un database aggiornato (e costituito da circa 6-7 milioni di fonogrammi e da 700-800 mila opere cinematografica e di fiction: tante ne sono in circolazione l’anno, in Italia) ha costi ingentissimi, che, se sostenuti da una collecting che agisce nell’interesse della intera categoria (come accade in tutta Europa) sono sopportabili quali normali costi di gestione, ma che diventano davvero insostenibili (e fanno conseguentemente lievitare i costi, a danno dei compensi degli artisti) se sostenuti da più imprese concorrenti tra di loro: salvo che il lavoro di queste ultima sia qualitativamente scadente;
b)
la frammentazione dei soggetti con cui un utilizzatore dovrà determinare e negoziare i compensi si tradurrà, nella ipotesi più plausibile, in una paralisi totale dell’azione di riscossione dell’equo compensi (l’utilizzatore, infatti, adducendo di non sapere quanto e a chi deve pagare il compenso, semplicemente si rifiuterà di pagare) e, comunque, nella migliore delle ipotesi, ad un ribasso del costo che versa l’utilizzatore, che sarà, ovviamente, indotto a chiudere le trattative con quelle società di collecting disposte ad accettare un “compenso” più basso e con ovvia ricaduto al ribasso del compenso generale;
c)
la presenza, nel mercato, di diverse società di collecting, porterà ad una diversa valutazione, da collecting a collecting, di chi siano gli artisti aventi diritto e di quale qualifica attribuire a quelli individuati (primari o comprimari), con conseguente conflittualità tra le collecting che, ovviamente, vorranno attribuire ai propri iscritti la qualifica “migliore”;
d)
posto che è inevitabile che ciascuna collecting adotti un sistema di ripartizione diverso (cioè, una diversa imputazione di compensi tra artisti aventi diritto, nell’ambito di una medesima opera o fonogramma) è altrettanto inevitabile che si crei conflitto tra collecting e collecting, le quali, a tutela dei propri iscritti, intenderanno dar prevalenza al proprio sistema di ripartizione, in danno delle imprese concorrenti, con paralisi delle attività di pagamento agli artisti: essendo evidente che in presenza di diverse chiavi di ripartizione il compenso maturato in relazione all’utilizzo dell’opera non è ripartibile tra gli artisti aventi diritto;
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e)
tali effetti negativi andrebbero a ripercuotersi anche in relazione agli accordi di reciprocità con le società di collecting omologhe estere, ovvero a quegli accordi oggi gestiti da Nuovo IMAIE che permettono agli artisti italiani di ricevere i compensi da essi maturati all’estero e agli artisti stranieri di vedersi versare i compensi da essi maturati in Italia.
Già quanto sopra esposto appare ben sufficiente a dimostrare la incongruenza del richiamato art. 39 del decreto legge, che si prefigge, come detto, di condurre a “maggiori economicità di gestione” delle società di collecting: è vero, come abbiamo visto, l’esatto contrario. Ma non basta.
Va infatti evidenziato che un intervento in materia di gestione collettiva dei diritti degli artisti, risulterebbe, attualmente, quanto mai inopportuno se si considera che, come annunciato dalla Commissione Europea nella Digital Agenda del 2010 e confermato nella IPR Strategy di maggio 2011, entro il primo semestre del 2012 è attesa una proposta di Direttiva quadro in materia di gestione collettiva dei diritti che andrà a disciplinare la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo principi e regole comuni in relazione alla trasparenza, allo status giuridico, alla supervisione delle attività di gestione e alle modalità di ripartizione dei compensi. Dunque, il nostro paese andrebbe a “liberalizzare” senza alcun criterio, un settore sul quale, a brevissimo, interverrà la Comunità Europea, con una decisione che potrebbe vanificare il tutto.
Non appare secondario, a tal riguardo, evidenziare che l’auspicio Comunitario alla concorrenza in tema di collecting non è affatto in contrasto con quanto sopra detto. Non si è di certo auspicato – a livello Comunitario - che ci possa essere una concorrenza tra collecting di artisti che operano e gestiscano un medesimo diritto in uno stesso territorio, poiché questo sarebbe stato illogico ed antieconomico, proprio sulla scorta di quanto sopra argomentato.
L’intento della Comunità Europea, infatti, è rivolto esclusivamente a forme di concorrenza sovra nazionale tra le diverse società degli autori presenti nei singoli paesi (quindi concorrenza tra collecting di diversi paesi), soprattutto in relazione alle licenze necessarie per utilizzare il repertorio musicale in ambito web e non, quindi, si torna a dire, a forme di concorrenza tra collecting esistenti nell’ambito dello stesso territorio. In tale contesto, il Parlamento Europeo ha, peraltro, sottolineato che ogni forma di competizione tra le collecting degli autori europee deve riguardare esclusivamente l’efficienza e la qualità dei servizi offerti e non il livello di remunerazione garantito ai right-holder, deve preservare i sistemi di reciprocità esistenti tra le collecting (vedasi Risoluzione del Parlamento Europeo 13 marzo 2007 sulla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati) e deve garantire l'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori (Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 settembre 2008 in relazione alla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati).
Inoltre, si segnala la palese incoerenza di un sistema normativo che invece di provvedere, a tutela degli artisti, alla emanazione del decreto di riordino del diritto connesso in attuazione del disposto di cui all’art. 7 della legge 100 del 2010 (ad oggi ancora non emesso), introduce, con evidente superficialità, una libera concorrenza nella gestione del diritto connesso degli artisti di un medesimo settore, in netto contrasto con l’intero assetto normativo in materia.
Infine, in uno scenario in cui la pirateria audiovisiva sta raggiungendo dimensioni allarmanti, invece di promuovere una convergenza di interessi e favorire la coesione di tutte le categorie penalizzate, l’intervento governativo andrebbe a spaccare e dividere i titolari dei diritti connessi (produttori, artisti musica, artisti audiovisivo), in totale controtendenza da quanto avviene in altri paesi.

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