martedì 8 aprile 2014

Genocidio, un concetto, molte implicazioni

La definizione di genocidio – Foto:Istockphoto.com
“Geno-cidio” è stato il suo marchio di successo, un termine ideato per formalizzare giuridicamente un nuovo concetto in cui il massacro di persone è coniugato a una chiara intenzionalità di sterminio del loro gruppo di appartenenza
Raphael Lemkin, chi era costui? Un inventore di parole, o meglio, il coniatore di un neologismoche suo malgrado avrebbe avuto un forte successo: inflazionato dagli eventi del passato al quale si riferiva e di un futuro allora ancora sconosciuto e imprevedibile, ma ricco di eventi a cui la nuova parola avrebbe calzato a pennello. Era il 1944 quando Lemkin, un avvocato polacco ebreo trapiantato negli Stati Uniti, unì il prefisso “geno”, dal greco razza o tribù, con il suffisso “-cidio”, dal latino uccidere, creando il termine “genocidio”. Secondo la definizione ideata dallo stesso giurista: “Il genocidio è un piano coordinato di diverse azioni miranti alla distruzione dei fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, con l’obiettivo di annientare i gruppi stessi attraverso la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali del gruppo”.
L’accento sull’intenzionalità, sulla premeditazione e sulla finalità dei massacri volti allo sterminio di un gruppo etnico è evidente. La straordinaria potenza immaginativa del termine genocidio aveva surclassato “atti di barbarie”, l’espressione che Lemkin aveva suggerito di inserire quale fattispecie di crimine già nell’ottobre 1933 alla V Conferenza Internazionale per l’Unificazione del Diritto Penale svoltasi a Madrid, facendo riferimento al tragico destino del popolo armeno in Turchia nel corso della prima guerra mondiale. Allora la proposta era caduta pressoché nel vuoto. Pochi anni più tardi, alla conclusione del secondo conflitto mondiale, nonostante l’ideazione del termine “genocidio” fosse marcatamente riferita all’Olocausto, il Tribunale militare istituito dagli alleati a Norimberga per giudicare i gerarchi nazisti e i loro collaboratori lo usò nell’atto d’accusa solo come termine descrittivo, senza autentico valore legale.
Fu solo nei primi anni del secondo dopoguerra che venne rapidamente riconosciuta in sede ONU la piena legittimità al crimine di genocidio e dunque al lavoro pioneristico di Lemkin. Le attese suscitate nella comunità internazionale dalla creazione di una Commissione per i Diritti Umani e l’impegno degli Stati membri a promuovere e proteggere i diritti umani a livello globale, anche per “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”, indussero a lavorare celermente per l’adozione di un documento internazionale con disposizioni giuridicamente vincolanti. È il 9 dicembre 1948. Se la data del 10 dicembre sarebbe passata alla storia come quella di adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, raramente si ricorda che appena il giorno precedente la stessa Assemblea Generale dell’ONU aveva votato all’unanimità a favore dell’adozione della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di GenocidioTutti i delegati votarono a favore, nessuno fu contrario, nessuno si astenne. Per valutare a pieno la straordinarietà del voto, occorre considerare che la ben nota Dichiarazione Universale venne adottata con 8 astensioni su 56 voti e, contrariamente alla Convenzione sul Genocidio, non si trattava di un documento giuridicamente vincolante. La Convenzione stabilì che il genocidio è vietato dal diritto internazionale, in guerra e in pace, con conseguenze penali sia per lo Stato che perpetra l’atto, sia per gli individui materialmente autori dello stesso; come già i Tribunali di Norimberga e Tokyo avevano sancito, l’obbedienza agli ordini superiori non poteva essere più considerata un’attenuante dinanzi ad atti così lesivi della dignità umana.
A questo primo grandioso successo, senz’altro come reazione all’orrore suscitato dalla rivelazione delle camere a gas utilizzate per la shoah, si affiancarono diverse critiche in relazione alla sfera di definizione del crimine di genocidio. La Convenzione ONU del 1948 riferisce il genocidio ai soli “gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi”, una formula restrittiva che non contempla quelli fondati sull’”opinione” politica o socio-economica, le prime vittime dello sterminio nazista, o il cosiddetto “genocidio culturale”. L’opportunità politica di una condanna internazionale forte di tali atti, avvertita dalla coscienza collettiva, fu dunque fattivamente limitata dalla salvaguardia da parte degli Stati di alcuni propri precipui atti e interessi. Ancora oggi lo Statuto della Corte Penale Internazionale, chiamata a giudicare anche sul crimine di genocidio, ha preferito mantenere gli stessi limiti per l’identificazione della fattispecie, piuttosto che optare per una definizione meno dettagliata e dunque più estesa.
Nondimeno i meccanismi di garanzia previsti per assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidiorisultano assolutamente inefficienti, se non platonici. Il ricorso ai tribunali dello Stato sul cui territorio sono stati perpetrati atti di genocidio (ma come possono i tribunali funzionare laddove assai spesso sono neutralizzati o avallano la stessa azione delle autorità politiche responsabili del genocidio?); il ricorso agli organi competenti dell’ONU (tenendo conto che un intervento militare sul territorio si configura solo nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza accerti una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali); il ricorso di uno Stato alla Corte Internazionale di Giustizia contro lo Stato autore del genocidio (purtroppo la Corte non può andare oltre la condanna, mancando di strumenti coercitivi); il ricorso al Tribunale penale internazionale (creato solo nel 1998 dopo alcune esperienze di Tribunali ad hoc, la competenza della Corte è limitata ai soli crimini commessi da cittadini di Stati contraenti o perpetrati sul loro territorio).
D’altra parte la stessa definizione del crimine di genocidio limita la sua repressione. Lanecessità di un dolo aggravato perché sussista il genocidio, ossia l’intenzione di distruggere attraverso un massacro un gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso come tale, offre a chi commette il crimine una comoda scappatoia per mezzo della negazione di questa intenzionalità.
Nonostante sia difficile fare un bilancio completo del sistema attuale di repressione internazionale del crimine di genocidio, appare assai significativo che oggi ex capi di Stato quale il serbo-bosniaco Radovan Karadžić, o militari come Ratko Mladić, il cosiddetto “boia dei Balcani” responsabile del massacro di Srebrenica, o recentementePascal Simbikangwa per il genocidio in Rwanda, siano chiamati alla sbarra con tale accusa, nel tentativo di dare giustizia alle loro vittime. Una situazione impensabile negli anni in cui lo stesso Lemkin formulava la categoria di genocidio, come altrettanto inimmaginabile appare oggi prevedere gli strumenti ai quali potrà ricorrere in futuro laCorte Penale Internazionale per prevenire e reprimere il crimine di genocidio. Un aspetto al quale non si può che guardare con estremo interesse.

http://www.unimondo.org/Notizie/Genocidio-un-concetto-molte-implicazioni-145446

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