La
risposta al quesito circa la veridicità e completezza delle liste precede
logicamente ogni altro
problema
ed esso sarà da verificarsi, tenendo ben presenti l'oggetto e le finalità della
legge
istitutiva
che all'articolo 1 demanda alla Commissione di accertare, tra l'altro, «la consistenza
dell'associazione
massonica denominata Loggia P 2».
Questo
compito postula non già l'esigenza di analitici riscontri individuali sulla
effettiva
appartenenza
alla loggia dei singoli iscritti, riscontri che invece sono propri
dell'inchiesta
giudiziaria
finalizzata all'accertamento di responsabilità individuali, ma richiede, per
contro, un
giudizio
complessivo inerente al numero e alla qualità degli affiliati che consenta di
delineare «la
consistenza»
della loggia, al fine di poterne poi valutare i contenuti.
Quando si
passino in rassegna le risultanze acquisite sul punto, pare corretto
distinguere quelle
emergenti
da accertamenti riferibili all'autorità giudiziaria o ad altre autorità, da
quelle desumibili
da
indagini disposte dalla Commissione o da documenti acquisiti.
Quanto
alle prime, si ricorda che la sentenza emessa dalla sezione disciplinare del
Consiglio
Superiore
della magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella lista ha
dichiarato la
«complessiva attendibilità» degli elenchi e della documentazione; nella
requisitoria del procuratore
della
Repubblica di Roma, l'estensore mostra invece
di non
credere «alla veridicità delle liste degli iscritti»; a sua volta il Comitato amministrativo di
inchiesta
costituito a suo tempo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime
il dubbio
che la
lista non sia un «puntuale elenco di coloro che avevano
effettivamente aderito alla P2»; infine,
nell'appello
proposto avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma, il procuratore
generale
presso la
corte d'appello muove dal presupposto della «attendibilità
complessiva di elenchi e
documentazione sequestrati salvo riscontri
negativi».
Vi è poi
da considerare che la «Relazione informativa sulla Loggia P2», effettuata dal
SISDE, per la
parte
relativa all'analisi strutturale dell'elenco dei novecentosessantadue (962)
presunti affiliati, si
sofferma
sulla eterogenea e contraddittoria compresenza di alcuni componenti, postulando
la
esigenza
di integrare le risultanze con il dato relativo alle domande di ammissione, ma
esclude
l'ipotesi
di una falsificazione dell'elenco medesimo.
Con
riferimento alle indagini disposte dalla Commissione, si premette che un primo
accertamento
riguarda
l'epoca in cui presumibilmente sono stati formati gli elenchi in questione:
tale arco di
tempo può
collocarsi con sufficiente approssimazione dal 1979 al 1981 in base alle
risultanze
desumibili:
a) dalla
corrispondenza intercorsa tra Gelli e i capigruppo della loggia, da cui emerge
che intorno
al 1979 vi
fu una generale revisione degli elenchi degli iscritti, una ripartizione degli
effettivi
tra i
capigruppo e quindi l'aggiornamento e la riscrittura degli elenchi medesimi;
b) dagli
esiti della perizia tecnica disposta dalla Commissione sul nastro della
macchina da
scrivere
sequestrata a Castiglion Fibocchi. Di tale perizia, consistente nella
decifrazione dei
caratteri
impressi sul nastro rimasto inserito nella macchina da scrivere della
segretaria del
Gelli,
inequivocabilmente si evince che gli elenchi furono redatti con la macchina in
questione
e che
furono ultimati in data precedente l'8 marzo 1981, con la inclusione degli
ultimi 18
iscritti
per i quali la data di iniziazione era stata programmata per il successivo 26
marzo 1981.
Tenendo
conto di questo riscontro temporale, il primo problema da affrontare in ordine
logico è
quello
relativo alla individuazione della natura del documento in esame, secondo una
rilevazione
esterna
che attenga ai connotati funzionali del reperto studiato al fine di verificare
se possa essere
considerata
autentica quella che appare essere ictu oculi la sua natura di elenco di iscritti ad una
associazione
data: nella specie la Loggia massonica P2.
A tal fine
è primaria argomentazione rilevare che le liste di Castiglion Fibocchi trovano
riscontro
in
ulteriori reperti, antecedenti o contemporanei, che accompagnano, con
significative
concordanze,
i dati relativi.
Elementi
di riscontro in ordine ai dati contenuti nelle liste sono stati infatti
successivamente
acquisiti
dai documenti dell'archivio uruguaiano di Gelli, pervenuti alla Commissione nel
corso
dei
lavori, comprendenti anche un duplicato (con annotazioni in lingua spagnola)
della lista
generale,
nonché 109 fascicoli personali di altrettanti iscritti, contenenti sicure
conferme
documentali
sull'appartenenza alla loggia. L'esistenza di un secondo archivio
dell'organizzazione
gelliana
denuncia la non episodicità dei reperti sequestrati a Castiglion Fibocchì, e
comunque
denota una
significativa e non improvvisata sistematicità di archiviazione.
Inoltre
l'autenticità dell'elenco è comprovata dal riscontro con altri analoghi
documenti ad esso
anteriori.
In particolare la lista con cinquecentoundici (511) nominativi di cui si
compone l'elenco
degli
iscritti alla disciolta loggia P2 consegnato al giudice Vigna
di Firenze da Gelli e
Lino Salvini
separatamente
e con il libro matricola, che consta di cinquecentosettantatre (573) effettivi,
sequestrato
dalla Commissione presso la comunione di piazza del Gesù, che porta a nostra
conoscenza
la composizione della loggia P2 durante l'arco di tempo che corre dall'anno
1952 fino
al 1970.
Questi elenchi rappresentano un secondo elemento di indubbio significato perché
dimostrano
che la lista di Castiglion Fibocchi non costituisce un unicum, ma si pone invece come il
prodotto
ultimativo di una stratificazione di documenti la cui redazione si è protratta
lungo un
arco di
tempo più che decennale: considerazione che indebolisce significativamente la
ipotesi di
una artata
prefabbricazione delle liste o della loro natura di documento informale e
conduce
anch'essa,
come la precedente osservazione, ad una rassicurante valutazione in ordine alla
sistematicità
dell'archiviazione dei dati al nostro studio.
Argomento,
poi, che si ritiene di estremo rilievo in ordine alla natura degli elenchi,
secondo
quanto
osservato dal Commissario Mattarella, è quello che si ricava dalle conclusioni
della
seconda
perizia ordinata sulle liste stesse dalla Commissione, non preceduta in questi
suoi
riscontri
da alcuna consimile attività da parte di altri organi inquirenti.
I periti,
rispondendo ai quesiti loro posti, hanno specificato che le liste non sono
state compilate in
un unico
contesto, ma risultano il frutto di successive, diverse operazioni di
battitura; in
particolare
l'analisi peritale condotta partitamente su ogni pagina del documento dimostra
che
molte
delle annotazioni apposte in margine ad ogni singolo nome non furono battute
contestualmente
al nome relativo. Questa conclusione dimostra, al di là di ogni verosimile
dubbio,
che le
liste sequestrate erano in sostanza quello che ad un primo esame denunciano di
essere: un
documento
nel quale veniva registrata la gestione amministrativa e contabile della
loggia. Si vuole
infine
osservare che tali argomentazioni collimano con i risultati della prima
perizia, dianzi citata,
dai quali
emerge che gli ultimi nominativi (di affiliati per i quali era da perfezionare
l'iniziazione)
vennero
inseriti nelle liste poco prima della effettuazione della perquisizione,
essendo i loro
nominativi
impressi nel nastro ancora inserito nella macchina da scrivere in uso
nell'ufficio di
Gelli. Si
osserva da ultimo che la constatazione dei periti che alcune delle annotazioni
furono
riportate
invece contestualmente al nome relativo, vale a indicare che gli elenchi
sequestrati non
costituivano
l'unico documento anagrafico in uso presso la segreteria di Gelli, ponendosi
piuttosto
come una
copia od un estratto del documento di segreteria per il quale vi era correntezza
di uso
da parte
del personale addetto.
Le
conclusioni desumibili dalle perizie sono suffragate dalla testimonianza della
segretaria di
Gelli, la
quale, pur rendendo la non verosimile dichiarazione di ignorare il significato
delle sigle
contenute
nel documento, ha peraltro affermato che tali annotazioni venivano da essa
effettuate
meccanicamente,
sotto diretta dettatura del Gelli. Tale affermazione contiene dunque
l'indiretta
ammissione
che l'elenco veniva usato per apporvi le indicazioni del caso, al momento nel
quale se
ne
manifestava la necessità, ed è suffragata dalle annotazioni riportate in un
foglio tra le quali il
Gelli,
sotto la voce «Memoria x Carla» ricordava tra l'altro alla segretaria di «finire gli elenchi per
settori con aggiornamento».
Ultimo
riscontro relativo alla rilevazione esterna del documento è quello relativo
alla coincidenza
tra le
sigle apposte in margine ad ogni nome e le ricevute contenute negli appositi
bollettari, le
annotazioni
del registro di contabilità, nonché i versamenti sul conto intestato a Licio
Gelli presso
la Banca
Popolare dell'Etruria, nel senso che ogni registrazione consegnata in uno di
questi
documenti
risulta generalmente apposta, con la sigla relativa, sulle liste in esame, che
pertanto,
anche
sotto questo profilo, risultano frutto di puntuali aggiornamenti contabili.
Conclusivamente i dati peritali e documentali
e quello testimoniale convergono nel denunciare
la rilevata natura funzionale e non meramente
dimostrativa del reperto e - considerati
unitamente alle argomentazioni che verranno
esposte successivamente - consentono alla
Commissione di affermare che le liste
sequestrate a Castiglion Fibocchi sono il documento, o
uno dei documenti, in uso presso la
segreteria della loggia che conteneva, con adeguati
aggiornamenti, la rappresentazione, nel suo
dato oggettivo e personale, della organizzazione
massonica denominata Loggia Propaganda 2.
Questa
conclusione, relativa alla funzione del reperto sequestrato, viene dalla
Commissione
ritenuta
di decisivo rilievo al fine della valutazione inerente alla autenticità
dell'elenco considerato
nella sua
natura di documento che rappresentava, secondo l'espressione del Commissario
Mattarella,
«la vita della loggia».
Secondo la
distinzione, sempre da tale Commissario argomentata, il discorso sulla
autenticità delle
liste
precede logicamente quello relativo alla loro attendibilità, in quanto
concettualmente
distinguibile
da esso. Una volta infatti posto l'assunto che le liste di Castiglion Fibocchi
sono, come
documento,
direttamente riferibili in modo certo alla Loggia P2, in quanto contenenti la
rappresentazione
del dato personale ed anagrafico di tale organismo, il problema della
attendibilità
delle liste viene di conseguenza a porsi, in modo più circoscritto, nei termini
seguenti:
se esse
siano la puntuale ed esatta configurazione della Loggia P2 o se piuttosto
possano essere
ritenute
inesatte per eccesso o per difetto.
A tal fine
è necessario premettere che il discorso inerente alla attendibilità non può
comunque mai
essere
trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno della Loggia P2.
L'esistenza della
Loggia P2
come organismo operante nei più svariati e qualificati settori della vita
nazionale è
infatti
ampiamente documentata, oltre ogni invocabile dubbio, dal complesso della
documentazione
in possesso della Commissione che dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di
individui,
inseriti in rilevanti posizioni, che hanno operato in sintonia di intenti e di
azioni durante
un
ragguardevole arco temporale. Sarebbe dunque procedimento logicamente capzioso
voler
scindere i
due dati, quello documentale e quello sostanziale, per procedere ad una analisi
separata,
argomentando
infine da una supposta non attendibilità delle liste la non esistenza della
loggia o,
per contro,
da una non ritenuta credibile esistenza, la falsità degli elenchi. Vero è
piuttosto che
procedimento
logico corretto appare alla Commissione quello di considerare e valutare il
dato
formale e
quello sostanziale congiuntamente, poiché essi concorrono entrambi, pur se
partitamente
analizzati per comodità espositiva, a formare base delle conclusioni alle quali
pervenire.
Le argomentazioni in questa sede vanno pertanto lette e considerate unitamente
alla
complessiva
analisi delle attività della loggia e del progetto che essa si poneva,
diffusamente
esaminati
nei due capitoli successivi.
Partendo
dalla premessa esposta, e riportandosi alle conclusioni dianzi argomentate, è
dato quindi
ribadire
che il problema dell'attendibilità degli elenchi si risolve nel più ridotto
problema della
loro
puntuale attendibilità, e a tal fine possiamo in primo luogo sottolineare che
esistono non
pochi
elementi o indizi di prova che militano a favore della ipotesi
di un'incompletezza delle
liste che, pertanto, non comprenderebbero nomi di altre
persone, oltre quelle elencate, pur
ugualmente
affiliate alla Loggia. Gli argomenti in proposito possono essere elencati
secondo
l'ordine
seguente:
1)
l'intervista rilasciata da Gelli al settimanale L'Espresso del 10 luglio 1976, secondo la quale
l'organico
della Loggia ammontava all'epoca a ben duemilaquattrocento (2.400) unità1;
2)
l'audizione del dignitario massonico Vincenzo Valenza (27 settembre 1983), il quale, sulla
base di
dati desunti dalla numerazione degli iscritti, afferma recisamente che la lista
è
veritiera,
ma incompleta;
3) le
risultanze, testimoniali e non, riferentesi a persone formalmente non iscritte
negli elenchi,
ma
indicate come appartenenti alla P2: è il caso del generale Mino, defunto comandante
generale
dell'Arma dei carabinieri;
4) la
lettera del 20 marzo 1979, già citata, indirizzata da Gelli al Gran Maestro
Ennio Battelli che,
confermando
precedenti intese intercorse con il predecessore Lino Salvini, dichiara che i
nominativi
di otto persone «al VERTICE del RSAA» (Cicutto, De Megni, Gamberini, Motti,
Salvini, Sciubbà, Stievano, Tomaseo) non sarebbero apparsi nel piè di lista della P2 pur
facendovi
parte: tali nominativi non risultano invece nell'elenco di Castiglion Fibocchi;
5) la
raccomandata inviata dal generale Battelli alla scadenza del suo mandato nella
quale alcune
centinaia
di fratelli alla memoria venivano invitati a decidere sulla loro destinazione
(due dei
nominativi
in questione risultano essere iscritti alla Loggia P2);
6) la
lettera inviata da Licio Gelli al capogruppo Bruno Mosconi con la quale, alla richiesta di
istruzioni
in ordine alla nuova Gran Maestranza del generale Battelli, il Venerabile della
Loggia
così si esprimeva: «Per quanto riguarda il Gruppo, come ti
accennai ad Incisa, l'esame dello
schedario centrale non è ancora terminato e,
inoltre, se non trovi alcuni degli elementi da te segnalati, è
per motivi che ti spiegherò al nostro
prossimo incontro durante il quale ti indicherò anche le ragioni per
cui ti sono stati affidati alcuni elementi
che non erano stati segnalati da te. Con l'elezione del Gran
Maestro Ennio Battelli nulla è cambiato nei
confronti del Grande Oriente perché nulla poteva cambiare.
Perciò tutto procede come procedeva con le
precorse Grandi Maestranze, anzi, meglio, perché devo dirti
che l'attuale Gran Maestro ha dimostrato
maggior intuito ed intelligenza degli altri, dandoci una
maggior valorizzazione. Mi chiedi se abbiamo
molti candidati: ti rispondo che il proselitismo che
abbiamo avuto in questi ultimi tre anni è
stato veramente massiccio: nel 1979 siamo arrivati ad oltre
quaranta iniziazioni al mese».
I due
documenti da ultimo citati pongono il problema se in via generale - e comunque
in
particolare
nella seconda fase della Loggia P2, caratterizzata dalla totale acquisizione
all'orbita di
influenza
gelliana - le due categorie degli affiliati alla Loggia Propaganda e degli
affiliati alla
memoria
del Gran Maestro fossero in tutto coincidenti o meno. Il quesito, riportato al
contesto dei
rapporti
tra Licio Gelli ed i Gran Maestri, si, risolve nell'accertare se il Grande
Oriente fosse
riuscito a
preservare una propria quota di fratelli coperti, di fronte al potere acquisito
dal
Venerabile
Maestro della Loggia P2. Si tratta di quesito al quale non è consentito, allo
stato degli
atti, dare
una risposta definitiva in un senso o nell'altro, attesa la gestione tortuosa
ed inaffidabile
delle
norme statutarie e delle procedure proprie del Grande Oriente: rimane pertanto
aperta la
possibilità
che alcuni o tutti i nominativi ricompresi nella raccomandata del Gran Maestro
Battelli
fossero
altresì membri della Loggia P2.
Possiamo
adesso prendere in esame il secondo aspetto del problema denunciato: se cioè le
liste
siano da
considerare non attendibili per eccesso ovvero se in esse possano considerarsi
inclusi
nominativi
che nulla avevano a che vedere con la Loggia Propaganda.
1 L'affermazione
non manca di provocare richieste di delucidazione in sede di Giunta esecutiva
del Grande Oriente.
Dal verbale, acquisito dalla Commissione, risulta che il
Salvini ed il Mennini affermarono che il testo da loro visionato
era diverso da quello pubblicato; assicurarono inoltre
che il «fratello» Gelli, per l'inesattezza del testo pubblicato, aveva
sporto querela contro il settimanale. Da riscontri
effettuati presso il Tribunale risulta per contro che tale querela non
venne mai presentata.
A questo
fine la Commissione ha proceduto ad un censimento di riferimenti relativi ad
ogni
nominativo
presente nelle liste in esame, preordinato, sempre secondo l'assunto metodologico
premesso,
alla valutazione generale del documento complessivamente considerato.
Prendendo
in primo luogo in esame i documenti contabili, la Guardia di Finanza ha
effettuato uno
studio
analitico del conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare
dell'Etruria (conto
«Primavera»)
ed ha riscontrato che sia le ricevute che le annotazioni contenute nel libro
contabilità,
sequestrati in Castiglion Fibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti
che
venivano
contestualmente effettuati nel conto «Primavera», secondo una continuità
temporale che
va dal
maggio 1977 al febbraio 1981. Questo dato consente di escludere l'ipotesi di
una artata
prefabbricazione
della documentazione contabile (come tale eccessivamente macchinosa e non
verosimile)
e consente alla Commissione di rilevare che da tale contesto documentale emerge
che
per
duecentosettantasei nominativi (276) esiste il triplice riscontro del rilascio
della ricevuta, della
notazione
nel registro di contabilità e del versamento, alla stessa data o il giorno
successivo, degli
importi
relativi sull'apposito conto bancario.
Il valore
di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché, se pur esso non
si riferisce
a tutti i
nominativi compresi nell'elenco generale, per quasi un terzo di essi possiamo
affermare
che esiste
una prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia,
suffragata
paradossalmente
dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno
fornito
alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.
Altro
riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza
provenienti dai
diretti
interessati, ed in specie dall'esistenza di una firma apposta in calce ad una
domanda di
iscrizione,
anche come presentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli:
tale
prova è
riscontrabile in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione
attualmente
in
possesso della Commissione.
Altro dato
che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci (310) nominativi
che, compresi
nelle
liste in esame, sono altresì presenti nelle altre liste sopraindicate (libro
matricola ed elenchi
consegnati
ai giudici Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della
stratificazione
dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente alla sua
accertata
operatività
lungo un arco di tempo più che decennale.
Si vuole
infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati dal
magistrato,
duecentotrentacinque
(235) soltanto hanno negato di appartenere alla Loggia P2. La Commissione
peraltro è
in possesso di prove documentali (ad esempio, firme su assegni) che inducono a
ritenere
questa
dichiarazione non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero
per circa la
metà dei
casi.
I
riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di tipo
sostanziale, relativi ad
alcune
centinaia di nominativi, alcuni dei quali rientrano in più di uno dei riscontri
proposti (che
pertanto
non sono da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un
corpus
documentale
più ampio nell'ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante ad
esse
è pertanto
rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati che suffragano l'attendibilità
generale del
documento.
Tutti i
dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo l'assunto
metodologico
dianzi
premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante, argomento di prova
costituito dal
potere
acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli della vita
nazionale: tale
acquisita
influenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell'esistenza di un
esteso,
autorevole
e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua qualità
di Maestro
Venerabile
della loggia, poteva disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma della
attendibilità
della consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.
Non è
azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base delle riferite circostanze,
concomitanti
all'esecuzione
del sequestro, nonché di quant'altro attinente all'incompletezza della lista -
che la
forza e la
capacità operativa della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più
importanti
settori
delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di
quanto documentano
gli
elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto
all'effettiva consistenza
della
Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni di merito, che si
aggiungono ai
riscontri
obiettivi dianzi citati.
Né deve
essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione è potuta
giungere pur
senza aver
consultato la maggior parte dell'archivio uruguaiano di Gelli, che avrebbe
fornito
esaurienti
riscontri e puntuali verifiche sugli organici della loggia, come è dimostrato
dall'importanza
e dall'affidabilità dei contenuto di quei pochi documenti dell'archivio
medesimo
pervenuti
alla Commissione.
Si ricorda
infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente inviato alla
Commissione,
ribadito
l'affermazione che le liste rappresentano un elenco di iscritti, di
simpatizzanti e di amici.
Volendo
così sminuire il dato formale dell'iscrizione, affermazione alla quale peraltro
la
Commissione,
secondo quanto sinora detto, presta credito relativo2, il Venerabile della loggia ha
confermato
indirettamente la connessione di tutti coloro che appaiono nelle liste con le
proprie
attività.
D'altro canto si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale
contesto ininfluente
dai
Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt'al più condurre, secondo
l'osservazione del
secondo
Commissario, alla conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di vista
sostanziale,
del comportamento del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe
dedurre a
giustificazione
del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.
Il discorso sinora svolto conduce all'univoca
conclusione che le liste sequestrate a Castiglion
Fibocchi sono da considerare:
a) autentiche: in quanto documento
rappresentativo della organizzazione massonica
denominata Loggia P2 considerata nel suo
aspetto soggettivo;
b) attendibili: in quanto, sotto il profilo
dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti
riscontri relativi ai dati contenuti nel
reperto.
Conclusivamente
la risposta all'iniziale quesito circa la veridicità del piè di lista, di cui
la
Commissione
doveva farsi non può che essere ampiamente affermativa, in conformità
molteplici e
persuasive
ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza che «la consistenza
dell'associazione
massonica denominata P2» - cui si riferisce la legge istitutiva -
si identifica meno con il dato
numerico e
qualitativo del complesso iscritti.
Si deve
naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già accennato in
apertura di
capitolo,
come esuli dai compiti della Commissione ogni e qualsiasi analisi di
responsabilità a
livello
individuale, restando confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta
parlamentare
all'accertamento
di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di
innocenza o di
colpevolezza.
Avuto
riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge
istitutiva
finalizzata
all'accertamento della consistenza della Loggia P2 ed alla valutazione del suo
rilievo
politico,
rimane irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che con Gelli
abbia
simpatizzato
e non sia stato ritualmente affiliato alla loggia.
Il
complesso contesto di documenti, nell'ambito del quale le liste abbiamo visto
si inseriscono con
puntuale
riscontro, consente di affermare come il margine di dubbio è da circoscrivere a
coloro che
risultano
menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri
dell'appartenenza
alla
loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla stessa: rilievo questo
che, a prescindere
dalla
estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte,
appare sicuramente
insufficiente
a smentire l'attendibilità generale dell'intero compendio documentale
sequestrato al
Gelli, dal
quale ha preso le mosse l'inchiesta parlamentare.
Dovere di
questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincimento
basato su
prove, su
concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche che da tale
quadro si
possono
trarre un giudizio complessivo di attendibilità, al quale la Commissione
ritiene doveroso
aggiungere
che l'ipotesi che singoli casi possano sfuggire in via di eccezione alla
affermazione di
2 Vedi
le pagine sui rapporti tra il Grande Oriente e la loggia.
principio
non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza di un
accumularsi di
indizi
fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile anche se statisticamente
improbabile.
Il
problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema
dell'appartenenza alla
massoneria
degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando sui termini di tale
discorso la
generalizzata
linea difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari e giudiziari da
parte
degli
affiliati è stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di
affermare che essi
ritenevano
di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta da regime
particolare, in essa
ricompresa.
Bisogna
permettere in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani
relativo alla
provenienza
degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci
mostra
reclutati
anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo Giustiniani. L'esistenza
comprovata
di logge coperte presso le famiglie di minor rilievo e la contemporanea
iscrizione di
alcuni
soggetti presso più organizzazioni ci mostra un aspetto peculiare della Loggia
P2, che
veniva in
un certo senso a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato
mondo
sommerso.
L'individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l'analisi delle
posizioni
singole.
Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione ha effettuato due
operazioni di
sequestro
di documenti, acquisendo le schede di tutti gli iscritti alle comunioni di
Palazzo
Giustiniani
e di Piazza del Gesù. La conoscenza dei dati, sia globali, sia analitici che ne
è seguita
non
consente peraltro di risolvere in via definitiva il complesso problema, i cui
termini vanno
chiariti
adeguatamente sulla scorta della ricostruzione effettuata nel capitolo
precedente.
Si è
dovuto infatti constatare che in entrambe le organizzazioni non esiste una
forma di tenuta dei
registri
degli iscritti tale da consentire di affermare con certezza se una persona data
sia o meno
appartenente
a quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia di Palazzo Giustiniani
(ma
in termini
del tutto analoghi esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) si è
riscontrato che gli
iscritti
venivano nominativamente classificati in appositi schedari con schede mobili
non numerate
in ordine
progressivo, né secondo altro criterio che garantisse la non alterabilità del
metodo
adottato.
Ad un successivo livello di analisi - e sulla scorta di informazioni pervenute
in possesso
della
Commissione - si è appurato che agli affiliati viene attribuito al momento
dell'iscrizione un
numero
progressivo che distingue il brevetto massonico consegnato singolarmente ad
ogni
iscritto.
E’ questo l'unico documento, al di là anche della tessera di appartenenza, che
attribuisce la
qualifica
di massone e che
come tale
viene internazionalmente riconosciuto. La Commissione avendo avuto notizia
dell'esistenza
di registri contenenti le varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui
esistenza è
anche
logicamente deducibile, ha provveduto ad una seconda ispezione che ha dato
risultati non
apprezzabili
perché, non solo dei registri in parola è stata negata l'esistenza, ma in loro
sostituzione
sono stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni recenti, in serie non
completa
perché
alcuni risultavano mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: «consegnati alla Loggia
P2».
Dalla
narrativa di questi fatti emerge l'impossibilità concreta di stabilire con
certezza, ai fini della
nostra
indagine, la consistenza della comunione massonica di Palazzo Giustiniani,
nonché di avere
dati certi
sulle affiliazioni massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è
stata trovata in
possesso
di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, sulla tipologia
del registro
dei soci
nelle società commerciali.
Al fine di
mettere ordine nella materia, la Commissione ritiene di osservare quanto segue.
Premesso
che comunque i fratelli coperti affiliati «sul filo della
spada» non
venivano inseriti nei
registri
ordinari degli affiliati si può comunque identificare un primo consistente
gruppo di iscritti
(175) alla
Loggia P2 per i quali siamo in possesso di dati che confermano l'iscrizione
alla
massoneria,
al di là delle dichiarazioni degli interessati. Per i restanti nominativi non
si è in grado
di
confermare se l'affiliazione alla Loggia P2 avvenne direttamente presso Gelli,
con eventuale
successiva
trasmissione dei dati al Grande Oriente, o in alternativa si trattò di affiliazioni
alla
comunione
trasmesse poi alla Loggia P2.
Il
problema non è nel suo significato reale una questione di ordine meramente
anagrafico, poiché
si
inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha contrassegnato i rapporti tra
Licio Gelli ed i Gran
Maestri
sino al definitivo impossessamento della Loggia P2 da parte del suo Venerabile
Maestro
ed alla
sua attività di affiliazione diretta, materialmente officiata dal Gamberini,
che aveva come
punto di
riferimento i recapiti romani della sede di Via Condotti e dell'Hotel
Excelsior; questa
attività
era resa possibile dalla consegna di tessere in bianco da parte dei Gran
Maestri, che
rappresentava
una forma di delega incontrollata, segno della loro resa al potere gelliano.
Questa
situazione,
di indubbio riscontro nella nostra ricostruzione, ribalta i termini del
problema perché è
certo che,
nella seconda fase della Loggia P2, coloro che si accostavano a Gelli erano
mossi
dall'intento
di aderire ad una organizzazione la cui presenza era certo meno ignorata in
ambienti
qualificati,
di quanto lo fosse presso il grosso pubblico; un'organizzazione che - per
l'indipendenza
che si era
acquistata nell'ambito di una comunione che le prestava ormai solo formale
copertura -
esentava
l'affiliato dall'osservanza di rituali ed adempimenti di indubbio impaccio per
l'iniziando
mosso da
più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza infatti che la pratica
inesistenza di
attività
massonica di ordine rituale nell'ambito della Loggia P2, non poteva che
chiarire agli
affiliati
oltre ogni dubbio che l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo di
natura affatto
particolare
quale la loggia P2. Vero è quindi che la eventuale non formalizzazione
dell'iscrizione
avvenuta
presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto di vista degli affiliati
ininfluente,
attenendo
essa ai rapporti interni tra la loggia e l'organismo di cui essa era
emanazione.
Rimane da
ultimo da ricordare che alcuni iscritti alla Loggia P2, per i quali sono state
rinvenute le
schede di
appartenenza alla massoneria, recano poi l'indicazione anagrafica di essere
usciti
dall'organizzazione
per passare ad altra loggia. La Commissione in proposito rileva che sono stati
rinvenuti
pie’ di lista di logge coperte (Emulation, Zamboni De Rolandis) alle quali
appartenevano
«fratelli»
affiliati peraltro contemporaneamente alla Loggia P2; e del resto il principio
della doppia
appartenenza
appare sanzionato dalle Costituzioni massoniche (art.15). Queste
considerazioni,
unitamente
alle perplessità più volte espresse sulla regolarità della tenuta dei registri
e della
gestione
delle procedure, non consente pertanto di dare pieno e definitivo affidamento a
queste
registrazioni
e non esclude che elementi che appaiono in transito nella Loggia P2 fossero in
realtà
rimasti
nell'ambito dell'organizzazione realizzando, attraverso l'exeat ad altra
loggia, una forma
ulteriore
di copertura della loro appartenenza.
La Commissione ritiene in proposito di
rilevare che la disinvoltura con la quale la massoneria
di Palazzo Giustiniani ha gestito la propria
segreteria ha finito per risolversi in un sostanziale
danno per gli affiliati, concretando in tal
modo un lampante esempio di come la salvaguardia
della sfera dei diritti dei singoli vada
ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza
di ogni forma di vita associativa.
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