ON.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA
D E N U N C I A Q U E R E L A
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L’Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, nato a Roma il 26 settembre 1965 e residente in Roma, Via F. De Vico, n. 7, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale G. Sirtori n. 56, 00149 ROMA, vittoriomarinelli@europeanconsumers.it,
premesso
- che l'esponente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diffidava espressamente il comune di Roma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328 del codice penale, con l'istanza che si riproduce pedissequamente:
“Spett.le COMUNE DI ROMA
Spett.le VENTESIMO MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROMA
Egr. Cons. Marco Daniele CLARKE
E, P.C. Spett.le CORTE DEI CONTI
E, p.c., Spett.le PARTITO RADICALE
E, p.c. Spett.le UAAR
E, p.c., Consigliere delegata Franca ECKERT COEN
E, p.c. Consigliere Gianluca Quadrana ...
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ISTANZA PER LA DESIGNAZIONE DI ALTRO LUOGO PUBBLICO QUALE CASA COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO E RICHIESTA DI DELEGA DI FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE A CITTADINO ITALIANO AVENTE I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON CONTESTUALE DIFFIDA EX ARTICOLO 328 C.P. E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
(Ex artt. 110 c.c. e 1, comma 3, DPR n. 396 del 3 novembre 2000)
L'avvocato Vittorio Amedeo Marinelli, nato a Roma il 26 settembre 1965 e residente in Roma, via Francesco de Vico n. 7, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso il suo studio in Roma, viale G. Sirtori n. 56,
premesso
1. che intenzione dell'istante contrarre matrimonio con la dottoressa A. C., con la quale convive more uxorio dall’agosto 2006, è legato da fidanzamento da oltre tre anni ed ha appena stipulato scrittura privata per contratto preliminare di vendita per l'acquisto di un'abitazione al certamente non modico prezzo di € 510.000 ove fissare la residenza della famiglia;
2. che tale desiderio viene in particolar modo l'incontro alle esigenze della famiglia della summenzionata dottoressa A. C. atteso che ....;
3. che tale stato di cose incide gravemente sul benessere sia dell'istante che della più volte menzionata dottoressa A. C. .....;
4. che per sanare tale stato di cose, foriero di gravi stati di turbamento in danno dei detti fidanzati, gli stessi fin da marzo hanno proceduto per regolarizzare anche dal punto di vista codicistico la propria unione procedendo all’uopo ad attivarsi presso i servizi anagrafici e di stato civile del municipio Roma XI i quali hanno pertanto fissato al solo 3 maggio il giorno della promessa di matrimonio “per ragioni di ufficio”, chiaramente del tutto indifferenti all'istante;
5. che dopo aver prestato la detta promessa di matrimonio la pubblicazione del matrimonio è stata affissa presso alla parete della casa comunale per il periodo dal 5 maggio 2007 al 12 maggio 2007 e solo dal 16 maggio 2007 è stato possibile concordare con l'ufficio apposito del comune di Roma sito in via Petroselli, secondo piano, interno 257, le modalità del detto matrimonio;
6. che un non meglio identificato impiegato o funzionario del predetto ufficio, stante il mancato rispetto dell’obbligo di apporre il cartellino identificativo da parte di tale personale nonostante il DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 21 DICEMBRE 1995, il recente decreto Bersani e le risoluzioni del garante della privacy sul punto specifico, informava come diversamente da quanto ritenuto dai nubendi, che avevano già dovuto attendere oltre un mese per la promessa di matrimonio, la scelta del giorno non spettava a loro ma era a seconda del carico di lavoro della pubblica amministrazione, ossia del comune di Roma che è la capitale d'Italia, che con i suoi 2.840.000 abitanti circa e i suoi 1.285 kmq è il comune più popoloso e più esteso d'Italia oltre a essere gemellato Roma è gemellata con: Parigi, con l’indicativa frase "Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi" («Seule Paris est digne de Rome; seule Rome est digne de Paris») ha poi accordi internazionali tra le varie con Belgrado, New York, Pechino, Seoul, Tokio, eccetera;
7. che al di là di questo aspetto folcloristico si accerta che la suddetta capitale d'Italia probabilmente diversamente dalle sue gemelle, dedica quali spazi istituzionali per il matrimonio civile, solo il Campidoglio e una cappella sconsacrata davanti alle terme di Caracalla proprio nel mentre, come rilevato anche nell'ultimo numero ha ancora in edicola del National Geographic, “ calano i matrimoni in Italia, ci si sposa sempre meno, e sempre meno in chiesa. Un matrimonio su tre, infatti, è oggi celebrato solo con il rito civile” (v. “Matrimoni all'italiana”, di Laura Laurezi, Archivio italiano, maggio 2007, s.p.);
8. che conseguentemente, allo stato, il primo giorno utile in cui i nubendi possono scegliere l'orario del matrimonio della cerimonia presso il Campidoglio è il 4 agosto mentre già il 5 agosto è disponibile solo l'orario 9,30 mentre nella cappella sconsacrata di via delle Camene sono possibili il 21 giugno alle ore nove del mattino; il seguente 22 giugno sempre alle nove del mattino; l'11 luglio alle ore 10,30; il 12 luglio alle ore 10.30, per finire, il 16 luglio dalle nove alle 12.30….;
9. che nel mentre si appura come il numero delle parrocchie a Roma dove è presumibilmente possibile contrarre matrimonio concordatario sia di 336…;
10. che di tale increscioso stato di cose è già al corrente il comune di Roma atteso l'intervento della consulta laica che ha già sollecitato al reperimento di sale idonee per i matrimoni laici anche presso i singoli municipi provvedendo non solo alla disponibilità di un locale ma anche a un dignitoso arredo dello stesso in modo da offrire ai nubendi una celebrazione che costituisca la consapevolezza e il ricordo di un atto significativo nella vita degli interessati e della comunità cittadina;
11. che tale consulta ha altresì il posto l'accenno sulla necessità della possibilità offerta ai nubendi di celebrare il loro matrimonio anche in locali o luoghi diversi da quelli a ciò deputati a cura dell'amministrazione comunale e dei municipi;
e premesso
12. che in via informale, il ventesimo municipio del comune di Roma avrebbe indicato nella celeberrima torretta del Valadier su Ponte Milvio un luogo avente le caratteristiche indicate dalla consulta laica;
13. che è intenzione dell'esponente sposarsi nel mese di giugno o al massimo entro la prima decina di luglio non essendo tale desiderio un capriccio ma la via per porre termine alla situazione familiare così come determinatasi e sopra menzionata nonché, semplicemente, l'ufficializzazione di una decisione presa fin da marzo 2007 al termine di un periodo protrattosi per oltre tre anni di fidanzamento proprio nel mentre la propaganda politica in tutta Italia celebra la famiglia e il matrimonio;
14. che altresì intenzione del medesimo istante, non venir meno alla sua ideologia incentrata nella laicità dello Stato e della quale sono presenti molteplici prove, dalla firma alla denuncia nei confronti di Radio Vaticana quando era legale rappresentante del codacons all'attuale sottoscrizione del documento NO GOD in occasione delle recenti elezioni comunali;
15. che essendo altresì l'istante nato a Roma, avente svolto da scuola elementare al centro di Roma; le scuole medie e superiori a Roma; l'università a Roma; aver superato l'esame di stato l'avvocato a Roma ed esercitando la professione forense a Roma, è sua intenzione sposarsi nella propria città e non in un'altra non legata a lui da particolari motivi.
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L'articolo 106 prevede espressamente come il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione;
L'articolo 93 c.c. pubblicazione prevede come la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile;
L'articolo 99 c.c. termine per la celebrazione del matrimonio prevede come il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione indicando poi il prosieguo della norma al comma due come se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.indicando pertanto in pratica il termine di 12 giorni come quello dopo cui ci si può sposare;
L'articolo 100 c.c. prevede altresì come il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine de la pubblicazione o addirittura che, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione possa essere autorizzata dalla stessa autorità giudiziaria;
L'articolo 109 c.c. prevede la possibilità di matrimonio in un comune diverso;
L'articolo 110 c.c. prevede invece come la celebrazione posta a versi anche fuori della casa comunale qualora uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile sia nell'impossibilità di recarsi a casa comunale, dimodoché l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio
L’articolo 97 della suprema carta costituzionale prevede come i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
Il Regio decreto del 09 luglio 1939 Numero 1238 “Ordinamento dello stato civile” prevede espressamente all'articolo uno del titolo I Degli uffici e degli ufficiali dello stato civile. come “Il sindaco o chi in sua vece regge il Comune è l'ufficiale dello stato civile” e che soprattutto “Egli può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più consiglieri o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale”;
Il DPR n. 396 del 3 novembre 2000 ha mantenuto questa possibilità e, all'articolo 1, comma 3, recita: «Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della Circoscrizione ovvero a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale» . Quindi qualunque cittadino eleggibile può celebrarlo.
tutto ciò premesso e ritenuto l'istante, con il presente atto, presenta formale
ISTANZA
affinché, di concerto con il ventesimo municipio del comune di Roma, venga concessa dal comune di Roma la deroga della celebrazione fuori della casa comunale per “altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile”, consistente quest'ultimo nell’acclarata inottemperanza della pubblica amministrazione intestataria della presente istanza, di far fronte agli obblighi alla stessa discendenti ai sensi degli articoli 99 e 106 c.c..
Nel contempo, indica la signora Rita Bernardini quale delegata ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 quale pubblico ufficiale ai fini della celebrazione del detto matrimonio.
Con l'espressa avvertenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328 c.p., che nel caso in cui l'istante sia costretto a spostarsi in chiesa con grave violazione degli articoli 21, 29 e 31 della carta costituzionale, sarà richiesto un risarcimento danni perlomeno di € 50.000 (cinquantamila) salva ogni altra e più grave iniziativa.
Con osservanza.
Roma, 21 maggio 2007
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)”
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- che, a tutt'oggi, decorsi oltre 30 giorni dalla ricezione della sua estesa richiesta, né il legale rappresentante del comune di Roma, ossia il sindaco p.t., né tanto meno un pubblico ufficiale a questi legato da rapporto organico, ha compiuto l'atto richiesto, ossia ampliato il numero delle case comunali tale da colmare il divario tra le 336 parrocchie di Roma o, in subordine, una deroga per poter svolgere il matrimonio in altro luogo equiparabile alla casa comunale, quale, a esempio, la torretta del Valadier posta sopra. ponte Milvio, che era stata dichiarata essere disponibile da un assessore della giunta municipale del ventesimo municipio nonché ex presidente, tranne poi rendersi irreperibile…;
- che, nel contempo, nessuno ha tanto meno risposto per esporre le ragioni del ritardo;
- che, conseguentemente, a causa di questo intollerabile ritardo, essendo decorsi oltre cinque mesi dal momento della decisione di sposarsi, l'esponente sarà costretto a contrarre matrimonio civile venerdì 13 luglio 2007 alle ore 15, presso Villa Lais, casa comunale gestita direttamente dal nono municipio di Roma e quindi non dipendente direttamente dal comune di Roma;
-- che tale “possibilità”, ossia poter utilizzare 15 min di una giornata lavorativa e in orario particolarmente gravoso per via della calura, stante il periodo estivo, particolarmente deleteria soprattutto per le persone anziane che vengono non a caso sconsigliate dall'uscire di casa in tali orari, è stata peraltro ottenuta solo grazie la notoria superstizione relativa al giorno 13, essendo rimasto libero il solo orario relativo alle ore 17, purtroppo solo all'ultimo verso a causa di un cambiamento di idee da parte di una coppia norvegese che ha chiesto il cambio di orario probabilmente una volta resasi conto della temperatura romana;
-- che in caso contrario, i primi giorni utili sarebbero stati anche per Villa Lais così come per il Campidoglio nel mese di agosto o a qualche spazio temporale in alcuni giorni di settembre;
-- che quello che il peggio che al di là dell'orario particolarmente gravoso soprattutto per le persone anziane, sussiste l'ulteriore aggravio per amici e parenti, soprattutto residenti fuori Roma trattandosi di giornata feriale, dovendo necessariamente richiedere un giorno o alcune ore di permesso in quanto il tempo a disposizione per ogni coppia di nubendi risulta essere di appena 15 minuti, a fronte della oltre un'ora del matrimonio concordatario fino alle oltre 4 h addirittura del matrimonio ortodosso;
-- che, di fatto, l’esponente è impossibilitato di poter utilizzare il rito immaginato dal Sig. Giulio VALLOCCHIA, che avrebbe previsto:
Attrezzature e Scaletta da calibrare in base al tempo a disposizione
- Impianto Stereo
- Microfono e altoparlanti
- Leggio
- Cassetta con 6 brani: Coro delle Villanelle~ Là ci darem la mano,
Nina se voi dormite, Rello Dolly, Non più andrai~ Pomp and Circumnstance N. 1
- Fra i brani musicali 4 interventi dell'officiante, ciascuno seguito da
uno o più interventi di amici e parenti. Il tutto però va calibrato in base all’effettivo tempo a disposizione eliminando quello che sfora
- Dopo 5° brano musicale lettura della formula di rito
- Firma dei documenti accompagnata dal 6° brano musicale
l) - Ingresso sposi. Mentre arrivano alle sedie., ..
- MUSICA (Coro delle Villanelle - m. 1,10)
- Registrazione documenti dei testimoni mentre va
4) • MUSICA (Là ci darem la mano - m. 3~OO) che sfumerà se la registrazione dei documenti dovesse finire in poco tempo, ma deve arrivare comunque fino allo stop per rendere disponibile il brano successivo
- Discorso del celebrante
- Presentazione dello sposo e poi
- MUSICA (Nina se voi dormite - m. 1,35 ) fino allo stop
- Eventuale commento di uno o più invitati 9) - Presentazione della sposa e poi
10) - MUSICA (Rello Dolly -lU, 1,45 ) fino allo stop
11) - Eventuale commento di uno o più invitati
- Avvertimento allo sposo
- MUSICA (Non più andrai - m. 0,30) fino allo stop
- Lettura formula matrimonio
- Dichiarazione marito e moglie
- MUSICA (Marcia n. 1 -In. 5,30) fino alla fine alzando durante le firme e sfumando allo scambio degli anelli per rialzare di nuovo subito dopo. Dopo lo stop ci sono di nuovo altri 4 minuti della Marcia se l convenevoli finali si protraessero.
- che dal confronto con il rito cattolico appare pertanto assolutamente evidente come di fatto si determini una situazione di grave disparità di trattamento per chi opta per un matrimonio da ritenere secondario quale deve essere inteso quello concordatario in quanto riconosciuto dallo Stato essendo al contrario il matrimonio civile quello appositamente previsto dal nostro ordinamento giuridico;
- che peraltro il 70% scarso della popolazione che sceglie tale diritto, può scegliere a proprio piacimento la parrocchia dove poter contrarre il matrimonio nonché l'orario e addirittura la scelta del rito, potendo provvedere sempre a proprio piacimento come è giusto che sia, all'allestimento della Chiesa e al contenuto stesso della cerimonia;
- che, al contrario, colui che sceglie il rito promanante dall'autorità statale, si trova di fatto a dover sottostare a una situazione intollerabile di inefficienza amministrativa che sembra avere quale possibile intento, quello di mortificare il rito civile per poter al contrario favorire in tutti i modi possibili il matrimonio concordatario;
- che, di fatto, persone coerenti nei valori laici della nostra Costituzione, al fine di non mortificare una cerimonia così importante e impegnativa quale quella del matrimonio, sono costrette a scegliere il matrimonio in chiesa non solo rinnegando con ciò i propri valori, ma dovendosi per di più sobbarcare tutti i presupposti che tale rito comporta, quali i corsi prematrimoniali, nonché sottoporre il vincolo addirittura al rischio di una giurisdizione straniera per quanto concerne la validità dello stesso;
- che appare conseguentemente inevitabile ritenere sussista un preciso disegno atto a screditare in tutti i modi possibili il matrimonio civile con ciò comportando un ingiusto profitto in favore di terzi, ossia la struttura facente capo allo Chiesa cattolica, a discapito dei diritti inalienabili del singolo e del riconoscimento che questi pretende, che gli stessi siano soprattutto riconosciuti all'interno dell'unico ordinamento, che è quello statale, dove tutti cittadini si riconoscono senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- che, allo stato, diversamente, nel momento in cui il comune di Roma non provvede a fronte di una popolazione di quasi 3 milioni di cittadini e consapevole che oltre un terzo della suddetta popolazione, nonostante tutto, preferisce il matrimonio civile, pone in essere un'inefficienza amministrativa passibile di interpretazione penalmente rilevante;
- che l'articolo 323 c.p. abuso d'ufficio prevede espressamente che salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- che l'articolo 328 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. Omissione prevede come il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino a € 1032. Aggiungendo la norma come tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa;
- che l'articolo 331 c.p. interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità prevede che chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a € 516
Per quanto sopra riferito, l'istante, con il presente atto,
E S P O N E
all'Autorità Giudiziaria competente i fatti di cui sopra e, ove necessario, ed ove nei fatti stessi dovessero ravvisarsi gli estremi dei reati di cui agli articoli 328, 323, 331 c.p., salva ogni più grave configurazione giuridica,
con il presente atto, sporge formale
Q U E R E L A D E N U C I A
nei confronti del sindaco pro tempore del comune di Roma e dei soggetti dallo stesso dipendente.
L'istante chiede altresì, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p., di essere sentito per fornire elementi di prova nonché‚ di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M..
L’istante,
DICHIARA
fin da subito di volersi costituire parte civile nel prosieguo del procedimento nei confronti delle persone che risulteranno essere imputate al termine delle indagini preliminari allo scopo di chiederne l’affermazione della penale responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati a seguito dei fatti per cui è causa, quantificando gli stessi fin da subito in misura non inferiore a €. centomila (100.000).
Con osservanza.
Roma, 3 luglio 2007
(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)
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