mercoledì 24 ottobre 2012

Durata della formazione nell’apprendistato professionalizzante



Interpello del Min. Lavoro sulla durata della formazione nell'apprendistato professionalizzante su istanza Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione – del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede “l’integrale applicazione  delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”.
In materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere l’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011(T.U. sull’apprendistato) stabilisce che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale  da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.
Secondo quanto previsto dalla legge, dunque, appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò  esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”.

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