venerdì 5 luglio 2013

Legittima difesa: cosa dice l’articolo 52 del codice penale


Legittima difesa: cosa dice l'articolo 52 del codice penale (LaPresse)

ROMA – L’articolo 52 del codice penale, quello che contempla la “legittima difesa“, prevede che
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Quando la difesa è legittima? Quando si verificano un’aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni:
Aggressione
Oggetto dell’attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia indistintamente, di qualsiasi natura (il codice parla di “offesa”);
La minaccia al diritto attaccato deve essere ingiusta, ovvero contraria all’ordinamento giuridico;
Deve sussistere un pericolo attuale: non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l’intervento dello Stato.
Reazione:
La reazione deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato;
La reazione deve essere proporzionata all’offesa.
Varie sono le questioni giuridiche sollevate dalla legittima difesa. La prima: è legittima la reazione violenta di chi poteva sottrarsi all’aggressione fuggendo?
“Ci si chiede se sia legittima la difesa di chi aveva la possibilità di evitare l’offesa con la fuga. Per la dottrina prevalente il problema va risolto in base al criterio del bilanciamento degli interessi per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi in cui la fuga esporrebbe beni suoi personali (es.: pericolo di infarto per il cardiopatico) o di terzi (es.: rischio di investire i passanti con una fuga in macchina) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all’aggressore difendendosi. La giurisprudenza sul punto è oscillante”.
La seconda questione controversa è quella della “difesa proporzionata all’offesa”:
“Secondo l’orientamento oggi prevalente, il giudizio di proporzione tra difesa e offesa va formulato non solo con riguardo al rapporto tra mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e mezzi offensivi, ma anche con riguardo alla proporzione tra male minacciato e male inflitto (espressione del principio del bilanciamento degli interessi). La proporzionalità sussiste ove il male provocato dall’aggredito all’aggressore risulta essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subito; pertanto, non vi è proporzione quando con un bastone o con altro corpo contundente si uccida chi, con lo stesso, si limitava a percuotere.
La dottrina ha, altresì, precisato che se non è giustificato uccidere per difendere un bene patrimoniale, può invece essere giustificato infliggere una lieve ferita per difendere un patrimonio di rilevantissima entità. Il giudizio di proporzione va effettuato con un giudizio ex ante e deve essere relativistico. La risoluzione dei dubbi che possono sorgere nella varietà dei casi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice”.
È proporzionata all’offesa la difesa da una minaccia poi rivelatasi non reale?
“È configurabile una legittima difesa putativa  essa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che la situazione di pericolo non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale erroneo convincimento deve avere un fondamento obiettivo, cioè deve trovare riscontro in elementi di fatto che, malamente interpretati, abbiano fatto sorgere la ragionevole opinione della necessità di difendersi.
Alla stregua di tali principi, ad esempio, non è punibile il proprietario di una gioielleria che, ritenendo reale un tentativo di rapina a mano armata simulato, reagisca uccidendo l’apparente aggressore. In tal caso sussiste anche proporzione tra beni in conflitto, dato che la minaccia incombe non solo sul patrimonio, ma anche sulla vita del gioielliere e dei suoi clienti.
La legittima difesa ha subito delle modifiche dalla legge 59 del 2006:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
La riforma del 2006 ha quindi introdotto una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Sono equiparati al domicilio i luoghi di esercizio di attività economiche. Perché si possa operare la presunzione di proporzione è necessario che ci si trovi:
In uno dei casi previsti dall’articolo 614, commi 1 e 2 c.p.
Che colui che pone in essere la legittima difesa abbia il diritto di trovarsi in quel luogo
Che vi sia un pericolo per l’incolumità della persona
Che la legittima difesa sia operata attraverso un’arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.
Se manca anche una di queste condizioni la presunzione di proporzione non opera; ciò non toglie che la legittima difesa possa essere comunque riconosciuta se la proporzione tra difesa ed offesa è effettivamente presente (art. 52 comma 1 c.p.).

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/legittima-difesa-cosa-dice-articolo-52-codice-penale-1611996/

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