giovedì 14 marzo 2013

Usura bancaria. Chiesto il rinvio a giudizio per il Direttore Generale della Banca Popolare del Frusinate



BANCAE’ stata fissata al 7 giugno 2013 l’udienza preliminare, presso il Tribunale di Frosinone, nella quale si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di Rinaldo Scaccia, Direttore Generale della Banca Popolare del Frusinate, per il reato di usura bancaria. Il GIP, infatti, al contrario di quanto aveva ritenuto la Procura che aveva chiesto l’archiviazione, ha ritenuto che dagli atti di indagine siano emersi solidi e persuasivi elementi di responsabilità. Sarebbe emersa una evidentissima sproporzione tra le cifre erogate dalla banca e gli interessi praticati ai danni della Ifitec s.p.a. rappresentata da Luigi Tomassi, amministratore delegato della suddetta società che presentò denuncia sin dal 2009. A tale conclusione, almeno, è pervenuto il GIP dopo tre diverse richieste di archiviazione rigettate in seguito alle opposizioni della persona offesa.
Luigi Tomassi, imprenditore con interessi nella radiofonia oltre che legale rappresentante della Ifitec, nel 2008, di fronte al suo rifiuto di corrispondere alla Banca Popolare del Frusinate (di cui la sua famiglia è stata anche cofondatrice con un discreto numero di azioni) interessi ed oneri che riteneva non dovuti, riceveva un atto di precetto con contestuale minaccia da parte della banca di vendita dei suoi beni, ma oculatamente, all’epoca, il giudice civile sospese l’efficacia esecutiva del provvedimento anche se la banca, nel frattempo, aveva proceduto alla vendita delle azioni di proprietà dell’imprenditore. Nel 2009, pertanto, il signor Tomassi sporgeva anche denuncia penale nei confronti della Banca esponendo le illegittime richieste avanzate da quest’ultima, su saldi debitori derivanti da addebiti di somme non dovute. All’esito di una consulenza tecnica, le cui risultanze sembravano inequivocabili in considerazione del fatto che lo stesso c.t. riscontrava usura in vari trimestri, il P.M chiedeva, comunque, l’archiviazione del procedimento. Contro tale richiesta di archiviazione, Tomassi, difeso dall’avvocato Roberto Di Napoli, del foro di Roma, proponeva opposizione rilevando la lacunosità della consulenza -sia pure in alcuni punti corretta laddove rilevava l’usurarietà in vari periodi- effettuata da parte del consulente che, tra l’altro, risultava socio della stessa Banca denunciata.
All’udienza del 4 maggio 2011, pertanto, il G.I.P accoglieva la difesa di Tomassi rigettando la richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. dott. Di Bona ed ordinando indagini più approfondite volte a verificare la liceità di quanto preteso dalla Banca Popolare del Frusinate nei confronti della Ifitec e del Tomassi: indagini ritenute necessarie da parte del GIP anche in considerazione del fatto che, così come rilevato dalla difesa di Tomassi, la consulenza sulla quale si fondava la richiesta di archiviazione del P.M. era stata effettuata da un consulente socio della stessa banca denunciata. Malgrado la rinnovazione della consulenza da parte di altro esperto e ulteriori indagini, tuttavia, il P.M. chiedeva nuovamente l’archiviazione che, ancora una volta, veniva opposta dalla persona offesa. All’esito dell’udienza del 29 Febbraio 2012, il GIP, ritenendo che le conclusioni cui era pervenuto pure il “nuovo” consulente del P.M. non fossero condivisibili in quanto “palesemente” in contrasto con le pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di anatocismo e di commissioni di massimo scoperto, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale della banca. A tale iscrizione, tuttavia, seguiva ulteriore (la terza) richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica e ulteriore opposizione della persona offesa.
All’esito dell’udienza, il GIP, come detto, ha ritenuto sussistenti elementi di responsabilità a carico del Direttore Generale per la sproporzione tra gli interessi praticati e il capitale erogato desunta anche dalle “concrete modalità del fatto” (consistito anche in procedimenti di esecuzione mediante un atto di precetto, poi, dichiarato nullo) e dalle modalità vessatorie per il correntista.
Respinta, pertanto, la richiesta di archiviazione e disposta l’imputazione coatta sarà il GUP, ora, a doversi pronunciare sulla richiesta di rinvio a giudizio di Scaccia per usura.
Daniela Russo

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