domenica 17 marzo 2013

L’ex Sindaco SCULLINO e’ uscito vittorioso dalla prima battaglia contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura.



SCULLINO dichiara: “sono molto soddisfatto di questo risultato. Finalmente potrò difendere l’operato della nostra amministrazione conoscendo gli atti che hanno portato allo scioglimento. Riteniamo di aver subito una grave ingiustizia e faremo tutto il possibile per dimostrarlo”.
L’Avv. Mazzola dichiara:
Con un’articolata decisione il T.A.R. per il Lazio ha ordinato alla Prefettura ed al Ministero di consegnare a SCULLINO tutti i documenti richiesti, conseguentemente ha annullato tutti i provvedimenti che, sino a questo momento, glieli avevano negati.
Nel riconoscere a SCULLINO il diritto di ottenere copia della documentazione richiesta il T.A.R. ha consentito alla Prefettura ed al Ministero, obbligati a fornirla, la facoltà di opporre il divieto di pubblicazione alla collettività. La Prefettura ed il Ministero sono stati anche condannati al pagamento delle spese giudiziali. In particolare il Tribunale ha statuito che “deve riconoscersi la prevalenza dell’interesse alla conoscenza dei richiesti documenti rispetto alle esigenze di riservatezza e di sottrazione all’accesso” e riconosciuto nel dettaglio che “l’acquisizione della relazione redatta dalla Commissione di Accesso, cui la relazione prefettizia fa frequente rinvio, consente la conoscenza dei fatti posti a fondamento del decreto di scioglimento .. Funzionale ad esigenze difensive deve ritenersi anche l’accesso alla richiesta del Prefetto della Provincia di Imperia rivolta al Ministro dell’Interno, in quanto documento inerente al procedimento amministrativo sfociato nel contestato scioglimento, nonché l’accesso alla nota di trasmissione della relazione prefettizia al Ministro dell’Interno da cui risulti la data ed il numero del protocollo in uscita, in quanto imprescindibile al fine di verificare il rispetto della sequenza procedimentale .. Con riferimento alla relazione del Prefetto della Provincia di Imperia l’accesso deve essere consentito alla versione integrale della stessa, priva quindi di omissis e di oscuramento dei nominativi ivi contenuti, contrastando con le esigenze difensive del ricorrente una conoscenza solo parziale di quanto ivi riferito .. Parimenti accessibile deve ritenersi il provvedimento del Ministero dell’Interno del 13 luglio 2011 con il quale si è autorizzato il Prefetto della Provincia di Imperia all’esercizio dei poteri”.
9 novembre 2012 – Lo staff di Ventimigliablog

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