Nuova condanna per l’agente della riscossione: “Deve essere dichiarata
nulla, con la conseguenza dell’obbligo di cancellazione entro sessanta
giorni, l’ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente da parte del
concessionario della riscossione per il recupero di crediti con
ammontare inferiore alla somma di 8 mila euro, dovendosi infatti
ritenere che, seppure l’articolo 76 del Dpr 602/73 non preveda alcun
limite di valore per l’iscrizione di ipoteca, che l’ipoteca, in quanto
atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace
allo stesso limite stabilito per quest’ultima, nel senso che non può
essere iscritta se il debito del contribuente è inferiore a 8 mila euro
“. Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento
Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e
fondatore dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della
sentenza numero 5191/12, pubblicata dalla terza sezione civile del
Giudice di Pace di Roma. Entro sessanta giorni Equitalia Gerit dovrà
cancellare a sue spese le ipoteche iscritte sugli immobili del
contribuente moroso, perseguitato da ben dodici cartelle esattoriali.
Superfluo, per l’agente della riscossione, eccepire che il tetto non
varrebbe per l’ipoteca che, invece, in quanto atto preordinato e
strumentale all’espropriazione immobiliare, risulta soggetto allo stesso
limite previsto per quest’ultima. Sulla scorta di tali argomentazioni
il Giudice di Pace ha dichiarato nulla l’iscrizione disposta per il
recupero di poco più di 5 mila euro, mentre è fissato a 8 mila il limite
minimo di cui all’articolo 77 condannando Equitalia a pagare le spese
di lite.
Nessun commento:
Posta un commento