lunedì 2 dicembre 2013

La Storia DI Gabriel

DOVREI PAGARE UNA CTU A FAVORE DELLA MADRE? MAI!

LA TRUFFA SPIEGATA DA WIKIPEDIA
Nel diritto italiano, la truffa è l'ottenimento di un vantaggio a scapito di un altro soggetto indotto in errore attraverso artifici e raggiri (nel diritto anglosassone si parla di "false rappresentazioni"[1], così come, diversamente dall'Italia, in altri diritti oggettivi -Austriaco e Tedesco, per es.- l'errore può essere già presente nella mente della vittima).[2][3]
Nell'ordinamento giuridico italiano la truffa è un reato previsto dall'art. 640 del codice penale ed è un esempio di reato a forma vincolata. È definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per quest'ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima. "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante"
È un reato a dolo generico e di evento, cioè si consuma nel momento della verifica dell'evento dannoso per la vittima e proficuo per il reo. È perseguibile a querela di parte a meno che non si verifichi una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 C.P., nel qual caso è perseguibile d'ufficio.
Sono inoltre previste due circostanze aggravanti speciali che rendono il reato parimenti procedibile in quest'ultima forma:
se la truffa è a danno dello Stato o di altro ente pubblico
se è commessa facendo nascere nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.
Sono previste inoltre speciali fattispecie di reato autonome, ovvero la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.), la frode informatica (art. 640-ter C.P.) e la frode assicurativa (art. 642 C.P.).
Attualmente (dal 1 gennaio 2010 in Italia) è possibile intentare una azione collettiva (class action) in caso di truffa che coinvolga una pluralità di individui che abbiano un diritto leso comuneà[7].






Nessun commento:

Posta un commento