sabato 2 marzo 2013

Thyssen: sentenza comunque esemplare per la sicurezza sul lavoro


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di Antonio Buttazzo
 
 
 
 
 
 
 
Il Pg Guariniello tra i parenti delle vittime Thyssen
 
La Corte d’Assise di Appello di Torino, nel riformare la sentenza Thyssen che in primo grado aveva condannato uno degli imputati, l’ amministratore delegato della Thyssen Krupp H. Espenahn , alla pena di anni 16 di reclusione per omicidio volontario, ha dovuto affrontare uno dei più dibattuti problemi nel mondo della criminalistica sia di oggi che del passato.
Si trattava di stabilire se nel caso di specie l’amministratore delegato del gruppo Thyessen , nel decidere il completo azzeramento degli investimenti previsti in materia di sicurezza, indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino, abbia accettato il rischio del verificarsi dell’evento delittuoso, cioè se la sua condotta sia stata sorretta dal dolo sia pure nella forma di quello eventuale.
Anzitutto è necessario chiarire che con riferimento agli altri coimputati, 4 tra amministratori e dirigenti di impresa, l’imputazione elevata è stata sin dall’inizio quella diversa di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e non già di omicidio volontario.
In altri termini, sin dal primo momento era stata delineata una differenza tra le responsabilità dell’amministratore delegato e quelle dei suoi più vicini collaboratori, responsabili a vario titolo della sicurezza e organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda.
In primo grado, la Corte d’Assise nel richiamare la giurisprudenza prevalente , individua la differenza tra i due coefficienti psicologici del dolo eventuale e della colpa cosciente solo sul piano della volizione , cioè in quell’atteggiamento psicologico che sorregge la condotta e che nel caso della colpa cosciente consiste nell’aver, nonostante la rappresentazione dell’evento delittuoso , escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verificasse ,nella ragionevole speranza di poterlo evitare per abilità personale o per altri fattori.
Nel dolo eventuale invece occorre che la realizzazione del fatto sia stata “accettata” psicologicamente dal soggetto , e cioè che egli avrebbe agito allo stesso modo anche se avesse avuto la certezza del determinarsi dell’evento delittuoso.
Chiarito questo, in cosa si differenziava la posizione processuale dei dirigenti condannati per omicidio colposo aggravato rispetto a quello dell’Amministratore delegato condannato per omicidio volontario ed oggi assolto?
I primi, secondo la ricostruzione del l’accusa fatta propria dalla sentenza di primo e di secondo grado, avevano piena e diretta conoscenza della situazione di insicurezza e di continuo rischio nello stabilimento .
Un quadro tale da prefigurare la possibilità di un evento come quello verificatosi, ma è indubbio – hanno sostenuto i giudici- che coltivassero una speranza, resa ragionevole e comunque anche desumibile dalla loro posizione aziendale – completamente dipendente sotto il profilo gerarchico e sotto quello tecnico- che confidassero in un intervento esterno che azzerasse il rischio di realizzazione dell’evento.
Ciò ha fatto si che fosse escluso il dolo eventuale nella loro condotta.
Diversa la posizione per i primi giudici dello H. Espenahn al quale, in ragione del ruolo apicale, deve ricondursi la scelta, definita dai giudici “sciagurata” di procedere ad una chiusura “a scalare” continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti ma azzerando per fini economici gli investimenti, cosi creando condizioni sempre minori di sicurezza ed in tal modo quindi rappresentandosi concretamente la possibilità del verificarsi di un infortunio grave.
Ha quindi consapevolmente subordinato il bene dell’incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali accettando cosi il rischio che la tutela della salute venisse sacrificato.
La Corte d’assise di Appello di Torino ha ritenuto di non poter convenire con questa impostazione concettuale.
Pur non avendo a disposizione le motivazione della sentenza, comunque soggetta ancora al giudizio di Cassazione, sembrerebbe evidente che la distinzione tra la condotta posta in essere dal mangement della Tyessen e quella dell’Ad appare troppo labile e comunque diviene difficile cogliere una significativa differenza tra la responsabilità colposa dei primi e quella dolosa di H. Espenahn.
Difficile sostenere che questo, a differenza dei suoi collaboratori, si sia rappresentato come conseguenza delle sue scelte aziendali la possibilità dell’evento dannoso “accettandolo” .
La sua condotta è parimenti gravemente colpevole sotto altri profili e consiste nell’aver agito nonostante la previsione dell’evento ma è difficile affermare che si fosse rappresentato l’epilogo e nonostante tutto avesse agito.
Il responsabile della morte di quei lavoratori merita il massimo della pena, senz’altro, e questa gli è stata comminata; auspichiamo che la sanzione penale venga eseguita e ci auguriamo che il danno patrimoniale venga risarcito nonché che le aziende, memori delle possibili conseguenze in caso di inosservanza di norme in materia antinfortunistica, si attrezzino a chè non si verifichino più simili sciagure.
I Giudici d’Appello hanno fatto bene ad emettere una sentenza esemplare in materia di sicurezza sul lavoro, cosi facendo hanno peraltro blindato una decisione su punti fondamentali (misura della pena e del risarcimento del danno ), difficilmente soggetti a riforma in Cassazione.
Lo stesso non può dirsi sulla qualificazione giuridica del fatto poiché la distinzione tra i coefficienti psicologici del reato è da sempre oggetto di dibattito di non sempre facile soluzione e con grande probabilità, la Corte Suprema avrebbe comunque annullato la sentenza con conseguente allungamento dei tempi giudiziari, soprattutto in merito ai risarcimenti dovuti.

http://www.tzetze.it/2013/03/beppe-grillo-il-s-di-goldman-sachs-entusiasmante.html
 
 

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