venerdì 20 gennaio 2017

PARLAMENTO ITALIANO: PETIZIONE POPOLARE PER UNA LEGGE RIGUARDANTE SFRATTI.

PARLAMENTO ITALIANO: PETIZIONE POPOLARE PER UNA LEGGE RIGUARDANTE SFRATTI.

Raggiungiamo le 20.000

Perché è importante



L’Associazione DIRITTI IN
MOVIMENTO, insieme al COMITATO CONTRO LA PRECARIETA’ CITTA’ STORICA e il webfine
GROGNARDS, gestito da PAOLO MUCCI MARANO, presidente dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE TRE LOTTI




Considerato
che



 In base alla
riforma del titolo 5° della Costituzione, le Regioni hanno competenza in
materia di politica della casa, ma a tutt’oggi non è stato ancora individuato
il meccanismo di finanziamento di tale competenza. A tale mancanza occorre
porre rimedio nel quadro del varo del federalismo fiscale. Sarebbe necessario
un cofinanziamento di almeno un miliardo annuo.

Inoltre sarebbe
necessario aumentare la dotazione del Fondo sociale per l’affitto (art.11 della
legge 431 del 98) dagli attuali 250 almeno a 500 milioni.

Ciò allo scopo di far
diventare il fondo uno strumento di Welfare consentendo realmente agli enti
locali di intervenire nelle situazioni di disagio abitativo in caso di carenza
dell’offerta a canoni socialmente sostenibili.

La crisi dell’affitto
è, dunque, pesante.

La legge 431 del 1998,
nota come riforma degli affitti, attraverso la liberalizzazione dei canoni, gli
incentivi fiscali per i proprietari ed il bonus casa per gli inquilini a basso
reddito, avrebbe dovuto sbloccare un mercato immobiliare ingessato, combattere
l’annoso fenomeno dei contratti in nero e delle case sfitte, dare impulso,
attraverso il canale concordato, all’offerta di case a prezzi equi ed
accessibili.

L’obiettivo era quello
di regolare il libero mercato, per renderlo nel contempo, economicamente sopportabile
e trasparente.

A distanza di circa
otto anni il bilancio sugli affitti della 431 è particolarmente critico. La liberalizzazione
dei canoni ha comportato dal ’98 ad oggi, una crescita straordinaria dei canoni
di affitto, con livelli record nelle grandi città. La percentuale dei contratti
“ concordati “ non supera il 20% del totale, anche a fronte degli incentivi
previsti da alcuni comuni attraverso la riduzione dell’ICI.

Prevalgono di gran
lunga i contratti stipulati col canale libero e, di fronte alla crescita dei
prezzi degli immobili, gli affitti hanno raggiunto livelli insostenibili per le
fasce medie e medio‐basse.

La necessità di
modificare le legge 431, al fine di superare gli evidenti limiti messi in luce
dalla liberalizzazione del mercato dell’affitto è evidente a tutti.

Si tratta in
particolare:

1) di introdurre un
sistema più efficace di incentivi e disincentivi fiscali per la proprietà al fine
di rafforzare il ricorso all’applicazione del canone concordato,
tendenzialmente per l’intero mercato dell’affitto, ad eccezione degli immobili
di lusso individuati secondo criteri da definire in sede contrattuale;

2) fare del fondo
sociale per l’affitto un vero strumento di Welfare per intervenire per

periodi limitati e
necessari, nelle situazioni di disagio abitativo;

3) trasformare la
legge 431 anche in una legge di spesa, che oltre che regolare il mercato privato,
definisca i criteri di gestione ed i finanziamenti sia della edilizia
residenziale pubblica, sia dell’edilizia agevolata in locazione.

La contrazione del
mercato dell’affitto deriva anche dal processo di dismissione degli immobili residenziali
degli Enti previdenziali, degli ex IACP e dei Comuni. L’alienazione è avvenuta,
infatti, esclusivamente per fare cassa, al di fuori di qualsiasi valutazione
delle esigenze di politica abitativa, con la conseguente sottovalutazione delle
ricadute sociali e di mercato. Ed il processo continua.

Occorre ribaltare tale
logica. E’necessario modificare la legge 410 del 2001 garantendo a tutti i conduttori
la possibilità di acquistare l’immobile con equità di prezzo, assicurando la permanenza
in affitto ad anziani, a famiglie a basso reddito e rivedendo i criteri per la definizione
degli immobili di pregio. Infine, un reimpegno degli enti previdenziali, anche
con una strumentazione innovativa nel settore dell’edilizia residenziale,
potrebbe contribuire ad aumentare lo stock abitativo in locazione.

Il rilancio dell’edilizia
residenziale pubblica è una condizione essenziale per riaprire e calmierare il
mercato. L’obiettivo è quello di estendere il patrimonio pubblico, apportando
le innovazioni necessarie, sostenendo i processi di riforma e di
riqualificazione già in corso da parte delle Regioni.

Si tratta di
assicurare gestioni sempre più efficienti, sia a livello delle manutenzioni che
di fornitura di servizi avanzati all’abitare. Si tratta di fare attenzione
particolare agli ingressi, affinché corrispondano sempre più ai bisogni reali,
ma anche di fare attenzione all’uscita dall’edilizia residenziale pubblica,
quando le mutate condizioni economiche non ne giustificano più la permanenza.

E’ necessario
intervenire, inoltre, per adeguare l’investimento alla tipologia della domanda attuale,
con interventi di risanamento e di recupero edilizio ed urbano. La definizione
di piani di ristrutturazione di immobili inutilizzati o di immobili in
precedenza adibiti ad altre funzioni, previa acquisizione pubblica, il
completamento e la riqualificazione di aree degradate, il sostegno a tali
operazione varate da parte di privati, non solo costituirebbe il necessario rinnovamento
urbano, ma consentirebbe tempi più ravvicinati per rispondere alla domanda dei soggetti
deboli, degli immigrati, delle giovani coppie.


Il diritto alla
casa è un diritto inapplicato.

Le categorie sociali più deboli trovano sempre più
difficoltà a vedersi riconosciuto tale diritto.

In questi anni sono aumentate le persone e le famiglie
impossibilitate ad accedere ad una abitazione nel mercato degli affitti, e non
in grado di accollarsi mutui per l’acquisto di una abitazione.

Salari bassi, precarietà del lavoro,difficoltà
crescenti contribuiscono ad emarginare molti soggetti,determinano la condizione
d’impossibilità di accesso ad un alloggio, come del resto dimostrato
dall’aumento vertiginoso e costante degli sfratti per morosità, ormai giunti ad
essere circa il 70 % delle motivazioni di sfratto.

La politica di edilizia residenziale pubblica del
nostro Paese è estremamente marginale, rispetto ad analoghe politiche dei paesi
del Nord Europa e degli altri grandi stati europei, basti pensare che in Italia
nel 1984 si costruivano 36000 alloggi di edilizia sovvenzionata a canone
sociale e nel 2004 questi erano scesi a 1900.

La crescente necessità di dare risposta al grave stato
di disagio sociale e \contemporaneamente rendere esigibile il diritto alla
casa, necessita anche di passaggi legislativi forti, capaci di costruire in una
fase intermedia una risposta immediata ad una ripresa della politica
residenziale pubblica e al diritto all’abitazione, come quella esposta nella
petizione popolare.

Questa petizione si prefigge l’obiettivo di sostenere
l’iniziative dei Comuni per affrontare l’emergenza abitativa attraverso lo
strumento della requisizione. Questo strumento da decenni vigente in Italia è
stato rilanciato recentemente dalle requisizioni effettuate dal Presidente del
X Municipio , atto che è stato significatamene avvalorato anche dall’ordinanza
del Tar del Lazio n°521/2006, che ha respinto la richiesta di sospensiva
avanzata dalla proprietà che si era vista requisire 15 alloggi nel corso del
2005. Questo vuol dire che la requisizione non è un atto illegale, ma che è
possibile, purché sia corrispondente ai criteri definiti dalla legislazione
vigente e in ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato emesse nel 1985
e nel 2003;







ILLUSTRA

La seguente proposta:



1.     L’articolo 1 individua le finalità dell’intervento
legislativo che è destinato a far fronte all’urgenza di rispondere in modo
adeguato alla richiesta di disponibilità di alloggi da parte delle categorie
economicamente e socialmente deboli, nell’impossibilità di alloggiarli nell’ERP
a causa dell’alto numero di esecuzioni forzate.



2.     L’articolo 2 conferisce finanziamenti al Comune per
esercitare la possibilità di requisire ( attraverso le numerose disposizioni di
legge tra le quali: art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248; art. 36 del R.D.
17 agosto 1907 n. 542; art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915; gli art. 19 e 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034;
e per il richiamo all’obbligo di soccorso commesso alle funzioni di Ufficiale
Sanitario attribuite al sindaco con la Legge Sanitaria n. 833 del
1978), unità immobiliari sfitte da oltre dodici mesi e di conferirle per un
periodo di trentasei mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori diciotto
mesi; o per alloggi occupati da nuclei familiari sotto sfratto per i quali non
ci sono al momento soluzioni abitative alternative. La norma prevede specifiche
garanzie dirette alla tutela dei diritti dei proprietari, tra le quali si
segnalano l’obbligo di restituzione del bene nelle stesse condizioni
strutturali ed igienico‐ sanitarie in cui si trovava al momento della
requisizione nonché il divieto di sottoporre a nuovo vincolo il medesimo
immobile prima che siano decorsi cinque anni dalla precedente imposizione.



3.     L’articolo 3 stabilisce che gli alloggi siano
assegnati all’emergenze di soccorso ( l’emergenze che costituiscono turbativa
sociale, oltre al grave pregiudizio per la salute del cittadino) verso i senza
tetto e/o sulla base di graduatorie comunali o nel caso di nuclei familiari o
coppie di fatto sotto sfratto esecutivo. Il canone di locazione è fissato in
base ai criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale
pubblica; può essere esentato dalla corresponsione del canone l’assegnatario
che abbia effettuato interventi di manutenzione sull’immobile fino alla
copertura delle spese sostenute.



4.     ’articolo 4 prevede la sospensione parziale o totale
delle addizionali regionali e comunali verso la proprietà soggetta alla
requisizione, la sospensione da parte del comune dell’applicazione dell’ICI
sugli immobili requisiti per tutto il periodo della requisizione. Lo stesso
beneficio è previsto per il proprietario dell’immobile che abbia stipulato con
l’assegnatario un contratto di locazione in base alla legge 431/98 canone
concordato. Con la stipulazione del contratto di locazione cessa il vincolo di
requisizione temporanea.





CHIEDE



Che venga presa in atto la seguente proposta



 “NORME DIRETTE A FAVORIRE L’INSERIMENTO
ABITATIVO STABILE DEI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI”



ARTICOLO
1‐ (FINALITA’)



1‐    Il comune, in conformità ai principi stabiliti
dall’art. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali,
culturali, ratificato con articolo 11 della legge 25 ottobre 1977 n.° 881, al
fine di contrastare la difficile condizione di emergenza abitativa, promuove
con la presente legge, una azione volta a favorire l’inserimento abitativo
stabile dei soggetti socialmente deboli a condizioni locative accessibili

.

ARTICOLO
2‐ ( REQUISIZIONE TEMPORANEA)





1‐    Per le finalità
di cui all’art. 1 il Comune, in ottemperanza all’obbligo di soccorso
nell’eccezionalità dell’emergenza sociale, e al fine della tutela della salute
dei cittadini, sulla base di quanto previsto dalle leggi nazionali vigenti in
materia: l’art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248; l’art. 36 del R.D. 17
agosto 1907 n. 542; l’art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915; gli art. 19 e 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034
e per il richiamo all’obbligo di soccorso commesso alle funzioni di Ufficiale
Sanitario attribuite al Sindaco dalla Legge Sanitaria n. 833 del 1978,
requisiscono per un periodo di trentasei mesi, emotivamente rinnovabili per una
sola volta di ulteriori diciotto mesi, unità immobiliari sfitte da almeno
dodici mesi, o occupate da nuclei familiari sotto sfratto per i quali non ci
sono al momento soluzioni abitative alternative, fatta eccezione per l’alloggio
di residenza del proprietario ed un secondo alloggio che il proprietario
medesimo intende mantenere nella propria disponibilità;





2‐    Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le unità
immobiliari sono restituite nella piena disponibilità del proprietario nelle
identiche condizioni strutturali e igienico ‐ sanitarie sussistenti al momento
della temporanea requisizione;

3‐     L’immobile, già
oggetto di requisizione ai sensi del presente articolo, non verrà sottoposto a
nuova requisizione prima che siano passati cinque anni dalla cessazione della
precedente imposizione;

4‐     Per l’intero
periodo in cui l’unità immobiliare è soggetta a requisizione sulla base dei
criteri della presente petizione la proprietà dell’immobile è esentata dal
pagamento totale o parziale dell’addizionale comunale.







ARTICOLO
3 – ( SOGGETTI DESTINATARI, ASSEGNAZIONI, INDENNITA’ DI REQUISIZIONE)



1
– I destinatari del provvedimento sono:



A)  i soggetti in grave disagio abitativo individuati
dagli uffici comunali per l’emergenza abitativa;

B)    i soggetti
presenti nelle graduatorie ERP;

C)    I soggetti sottoposti,
a qualunque titolo, a sfratto esecutivo ( compresa l’inadempienza contrattuale
causata per ragioni economiche o di salute, accertate dalle autorità
comunali);in tal caso i destinatari sono individuati negli elenchi delle
esecuzioni con forza pubblica, redatti dal Tribunale competente;



2‐    Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria che
siano necessari al fine di consentire l’immediato utilizzo dell’unità
immobiliare possono essere eseguiti anche dall’assegnatario stesso, il quale,
previa verifica della regolarità del lavoro svolto e dei costi sostenuti e
dell’ eventuale attività di autorecupero, può essere esentato dalla
corresponsione del canone mensile di locazione, fino alla totale copertura  delle somme sostenute per la manutenzione
medesima.



3‐    L’indennizzo del risarcimento per la proprietà
dell’alloggio requisito è determinato in base al valore previsto dall’accordo
territoriale competente stipulato ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n.°
431, articolo 2 comma 3, della fascia di oscillazione stabilita per la zona
dove è ubicato  l’immobile.







ARTICOLO
4‐ ( COMPITO DEL COMUNE)



1‐    Il comune applica in relazione alle unità immobiliari
temporaneamente requisite, per il periodo di persistenza dell’imposizione, la
sospensione dell’imposta comunale sugli immobili ( ICI)


2‐    Ai proprietari che durante il periodo di requisizione
temporanea stipulano con il medesimo assegnatario un contratto di locazione a
titolo di abitazione principale della durata non inferiore a quattro anni,
decorsi i quali il contratto è rinnovato per un ulteriore periodo di altri
quattro anni, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2 comma 3 della
legge 9 dicembre 1998 n.° 431 ( disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) alle medesime condizioni previste
dall’articolo 3 comma 5, il Comune può azzerare l’ICI per l’intera durata della
locazione e sospendere totalmente o parzialmente il pagamento dell’addizionale
comunale.


3‐    La stipulazione del contratto di locazione di cui al
comma 2 determina la cessazione della requisizione temporanea. Ai proprietari
che hanno stipulato contratti di locazioni ai sensi del comma 2 si applica la
disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.







ASSOCIAZIONE
DIRITTI IN MOVIMENTO


COMITATO
CONTRO LA PRECARIETA’
CITTA’ STORICA


WEBFINE
GROGNARDS


ASSOCIAZIONE
CULTURALE TRE LOTTI


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giovedì 19 gennaio 2017