lunedì 27 gennaio 2014

Ha una zanna di elefante in casa da mezzo secolo, ma deve pagare la multa

L´odissea di un grossetano che si è visto rigettare un ricorso inoltrato alla Cassazione dopo che gli era arrivata una sanzione pecuniaria dal prefetto
GROSSETO. La seconda sezione della Cassazione Civile ha rigettato il ricorso di un grossetano che aveva proposto opposizione all’ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Grosseto che gli aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria per aver detenuto, senza aver effettuato la relativa denuncia, la punta di una zanna di elefante africano, quindi di «un esemplare di specie elencata in Appendice I della Convenzione di Washington di cui alla legge 874 del 1975 e del regolamento Cee n. 3626 del 1982». 

Con la sentenza 22/11/01 il tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione osservando che «l’opponente, pur possedendo la zanna di elefante in questione dal lontano 1958, era comunque obbligato a presentare la relativa denuncia nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge 150/1992: che nella specie non si trattava di oggetto da considerare e inquadrare come personale e domestico in quanto nelle disposizioni interne del servizio del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato proprio la zanna di elefante era indicata come oggetto che non aveva i requisiti per detto inquadramento: che inoltre la zanna di elefante era sicuramente parte di animale protetto».

Nonostante la zanna fosse in possesso del grossetano da 48 anni, per la Cassazione «la legge n. 150 del 1992, nel dare attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, ha previsto regimi differenziati in due ipotesi: a) la prima, che integra estremi di reato, relativa all’importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) la seconda, che configura un illecito amministrativo, concernente l’importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione Cities emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato». 

Ne consegue che, mentre l’articolo 5 impone ai detentori di esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui al citato articolo di fare denuncia di tale detenzione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge (con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria), quest’obbligo è invece escluso nel caso di detenzione di animali selvatici classificati dalla legge come «oggetti ad uso personale e domestico». Tenuto conto dell’uso del termine «esemplari» senza l’aggettivo «viventi», che si trova nell’articolo 6 della legge, e della distinzione operata dall’articolo 3 fra parti degli esemplari e prodotti derivati, per «esemplare» si intende qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre per «oggetto» il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso.

Il punto, secondo la sentenza della Cassazione è che, se pure fosse consentito di ritenere oggetto di uso personale o domestico anche parti di animali in via di estinzione, si finirebbe per eludere la finalità di protezione della disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, poiché è evidente la minore offensività insita nell’importare un oggetto ricavato da un animale in via di estinzione rispetto ad una parte anatomica dello stesso. Da qui, la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso.

http://greenreport.it/web/archivio/show/id/1130

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