lunedì 27 gennaio 2014

Eccesso velocità, la multa fatta 'a occhio' non è valida

Non sufficiente la percezione soggettiva dell'agente accertatore


Eccesso velocità, la multa fatta 'a occhio' non è valida

ROMA - Una multa per eccesso di velocità, se l'infrazione è rilevata solo dall'occhio del vigile, non è valida. Deve infatti essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Nardò, Veneranda Cerfeda, con la sentenza n. 10/2014 pubblicata il 10/01/2014, dando ragione all'automobilista che aveva impugnato il verbale di accertamento di violazione dell'art. 141, co. 3 e 8 del C.d.S. in cui si affermava che il conducente "ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in prossimità di intersezione". Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso poiché il verbale risultava nullo per carenza degli elementi oggettivi. In sostanza la multa inflitta si fondava unicamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori mentre, secondo la sentenza II sez. civile n. 22891 del 2009 della Corte di Cassazione, sono nulle le multe inflitte per alta velocità sulla base di quello che ha visto l'occhio del vigile o di qualsiasi altro agente accertatore. Un agente accertatore può legittimamente accorgersi e contestare a ragione l'assenza di fari accesi fuori dal centro abitato o la guida senza cinture, non può però elevare multe per alta velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che, nel caso in questione, era inattendibile. In effetti, avrebbe dovuto essere supportata da riscontri oggettivi in quanto "tale violazione doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo.

(ANSA)

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