venerdì 7 dicembre 2012

Vi allego la domanda che dovete fare per avere il rimborso del 10% SULLA TASSA DEI RIFIUTI, SE NON LO FATE OLTRE A CONTINUARE A PAGARE IL 10% che è un abuso o furto chiamatelo un po’ come vi pare , non vi rimborseranno mai i dieci anni di furto coattivo, se avete qualche dubbio rivolgetevi a l’e-mail qui sotto scritta che è un’avv. Del FEDERCONSUMATORI.

08/04/2010

Ciao Franco


Avete diritto ad un rimborso dallo stato, se potete inoltrate questo
messaggio.

Rimborso IVA su TARSU.
La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa
sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa...

La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani
è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva
su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".

Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni
retroattivi; inoltre controllando sul sito "Federconsumatori" si evince che
chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma
arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture.
Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come
capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non
conoscono i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se
ne accorgono e fanno richiesta.
Pertanto ti allego il modulo che contiene le spiegazioni per la
compilazione, anche in formato word.

Fate conoscere ad un grande numero di persone questo loro diritto, in
allegato a questa e-mail ci sono i moduli necessari stampabili per
richiedere il vostro rimborso.
Ringrazio chi mi ha segnalato questa opportunita'.
Buona giornata.
Daniele Dellerba.

Spett.le
...............
Via ............., ..
...................... (...)
Raccomandata A/R
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a ............................................., nato/a a .................................................. il ../../...., C.F.: ............................................... e residente in .................................., Via ........................... numero ... CAP ........., in qualità di : proprietario/ dell’immobile sito in .................., Via ................. n. ..., iscritto al Catasto del Comune di .........................., Sezione ...., Foglio ...., Pratica ..................;
PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi
CHIEDE
1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

In fede,

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