ALLEGHIAMO LA PROCEDURA DA
SEGUIRE NEL CASO IN CUI DOVESSERO ESSERE RILEVATI CROCIFISSI NEI SEGGI
ELETTORALI DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO DEL REFERENDUM DEL 12 E 13
GIUGNO.
NOTA IMPORTANTE SULLA SUDDETTA
PROCEDURA - E' superfluo far notare come i referendum sia necessario
vincerli, e per farlo occorre che molti cattolici vadano a votare. D'altra
parte, è quasi altrettanto superfluo far notare come un'occasione come questa,
per la quale la Chiesa cattolica si è schierata direttamente, non ricapiterà
tanto presto. Occorre quindi fare tutto il possibile per sollevare il problema
dell'incongruente presenza del crocifisso, evitando contemporaneamente di darne
troppa rilevanza esterna.
Ciò impone la necessità di dare
notizia dell'iniziativa solo alle
persone che possono essere interessate a segnalare tale
anomalia nei nostri
seggi elettorali, evitando di spedirla a chi non è interessato o a
chi può essere troppo in dubbio da non recepirne l'importanza, al fine
non scatenare controproducenti reazioni prima del tempo.
Se vi sarà un consistente numero di segnalazioni, è
ragionevole supporre che l'evento non passerà troppo
inosservato.
Referendum:
come comportarsi al seggio elettorale
Al fine di
far rimuovere il crocefisso dalla parete del seggio elettorale suggeriamo la
seguente prassi:
1. Rivolgersi
al presidente di seggio sostenendo l’impossibilità di esercitare liberamente il
proprio diritto di voto, in quanto nella sala sono presenti delle irregolarità
nell’arredamento.
2. Motivare la
presa di posizione facendo presente che il crocifisso è il simbolo di una
religione specifica (non più di stato dal 1984), e che, pertanto, la sua
presenza non solo viola il principio della laicità dello Stato ma, avendo i
vertici di tale religione preso attivamente parte alla campagna elettorale, la
sua presenza influenza il libero esercizio del voto.
3. Informare
il presidente di seggio del contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione IV
Sezione Penale n. 439 dell’1/3/2000, in particolare del passaggio in cui si
sostiene che le norme che autorizzano la presenza del crocifisso, oltre che
incompatibili con gli Accordi concordatari del 1984, sono altresì «in contrasto
con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione
elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione
iconografica, non ammettendo per esempio "la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi» (art. 14 del d.P.R. n. 361/1957,
recepito dalla legge n. 352/1970 sui referendum).
4. Nel caso si
rifiutasse di togliere il crocifisso argomentando a suo modo il rifiuto, si
consiglia di pretendere che il presidente di seggio metta a verbale la seguente
dichiarazione:
DICHIARAZIONE
DA FAR METTERE A VERBALE
Data:
__________________________
Io,
sottoscritto ___________________________________________, dichiaro di non poter
esercitare liberamente il mio diritto di voto.
Ho dovuto
infatti constatare la presenza di un crocifisso appeso a una parete all’interno
del seggio elettorale ubicato in ___________________________________.
Alla mia
richiesta di rimozione del crocifisso il presidente di seggio, Sig.
_____________________________________, ha opposto un netto rifiuto.
Preciso che
il simbolo di cui ho chiesto la rimozione è il simbolo della «Chiesa cattolica
apostolica romana», le cui gerarchie hanno partecipato direttamente alla
campagna referendaria. Tale presenza è quindi in contrasto con l’art. 52, comma
1 della legge n. 352/1970 sui referendum (divieto di propaganda elettorale), con
il dettato della sentenza della Suprema Corte di Cassazione IV Sez. Penale n.
439 dell’1/3/2000; nonché delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale
n. 203/1989, n. 149/1995 e n. 440/1995, che hanno affermato la laicità dello
Stato come uno dei principi supremi della nostra Costituzione.
Rammento
altresì che l’art. 94 del d.P.R. n. 361/1957, recepito dalla legge n. 352/1970
sui referendum, dispone che «chiunque, essendovi obbligato per legge, non
compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la
preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e
per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda
ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene
previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la
multa da lire 10.000 a lire 50.000».
Il
Cittadino _________________________________________ (segue
firma).
5. Nel caso il
presidente di seggio si rifiutasse perfino di far mettere a verbale questa
dichiarazione, gli si deve ricordare che la norma di cui all’art. 104, comma 4,
del d.P.R. n. 361/1957, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa sino a lire 4.000.000 il segretario dell’ufficio elettorale che rifiuta
di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di
elettori.
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